Data: 06/07/2021 15:00:00 - Autore: Matteo Iacovelli

La Retribuzione Professionale Docenti

[Torna su]

Seppur si sia ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che riconosce il compenso accessorio anche ai docenti ed al personale ATA con supplenze brevi e saltuarie, sono ancora in pochi a conoscere e pretendere tale diritto.

Con l'ordinanza n. 6293/2020, la Corte di Cassazione conferma l'interpretazione accolta con la Sent. n. 20015/2018: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste".

L'art. 7 del CCNL 2001 ha introdotto la RPD pari ad euro 174,50 mensili, con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico.

Pertanto, l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.

Per la giurisprudenza tale emolumento rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali, "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (Trib. Milano n. 960/2020, Trib. Roma n. 4605/2021, Trib. Foggia n. 2464/2021).

Quindi, anche per il personale assunto con incarico di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.

Il Compenso Individuale Accessorio

[Torna su]

Analoga questione si è posta anche per il Compenso Individuale Accessorio previsto in favore del personale ATA.

La giurisprudenza di merito riconosce ormai da tempo che il CIA ha carattere retributivo e spetta, così come previsto dal CCNL, al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzione educative senza alcuna differenziazione tra personale di ruolo e precario, a prescindere delle diverse tipologie di incarico, in quanto la norma deve essere interpretata alla luce del suddetto principio di non discriminazione.

Il diritto sistematicamente negato ai supplenti

[Torna su]

Sono numerose le sentenze con le quali i Tribunali riconoscono che i precari hanno diritto al pagamento della retribuzione accessoria anche per supplenze brevi e saltuarie, tuttavia, il Ministero dell'Istruzione si ostina a non pagarla spontaneamente costringendo i supplenti a ricorrere al Giudice.

Basta la semplice lettura del cedolino - che deve indicare, tra le competenze, la voce "Retribuzione Professionale Docenti" per i docenti e la voce "Compenso Individuale Accessorio" per il personale ATA - per verificare il pagamento dei suddetti compensi accessori.

Qualora ciò non fosse avvenuto, come è probabile, gli interessati hanno diritto al pagamento degli arretrati degli ultimi cinque anni.


Avvocato Matteo Iacovelli

Per info e consulenza:

Tel.: 338 7304301

Email: info@studiolegaleiacovelli.it

Facebook: https://www.facebook.com/avvocatomatteoiacovelli

Sito web: https://www.studiolegaleiacovelli.it



Tutte le notizie