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Data: 06/07/2021 15:00:00 - Autore: Tina Coletta
Dissenso dei condomini rispetto alle liti[Torna su]
Le problematiche condominiali sono oramai all'ordine del giorno infatti, la materia è colma di casistiche giurisprudenziali che nel corso dei decenni hanno supportato ed integrato la normativa del codice civile. Molte questioni vengono risolte direttamente tra i condomini ed il Condominio, altre attraverso l'istituto della mediazione civile e commerciale. In altre ipotesi invece sia uno o più condomini sia il Condominio sono costretti ad instaurare un ordinario giudizio al fine di vedere tutelati i propri interessi. Nel caso in cui sia il Condominio a deliberare nell'apposita assemblea l'attivazione di un'azione giudiziaria e/o a resistere ad una lite il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in caso di mancata vittoria. Cosa dice l'art. 1132 del codice civile[Torna su]
In merito al dissenso dei condomini rispetto alle liti l'art 1132 c.c. stabilisce che: "Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Pertanto è proprio il codice di rito che consente ai condomini la possibilità di assumersi la responsabilità in merito alle conseguenze negative di una lite. A questo punto sorge la domanda se il condomino può quindi chiedere il rimborso delle somme versate quando il condominio soccombe ad una lite. A tale domanda ci risponde sempre l'articolo suddetto con il secondo comma, stabilendo che: "Il condomino dissenziente ha il diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.". In altre parole, in caso di soccombenza del condominio in giudizio, il condomino dissenziente non è tenuto ad effettuare esborsi alla parte vittoriosa: quelli eventualmente fatti, dovranno essere rimborsati dai condomini consenzienti. Diverso è invece il caso in cui l'esito della lite è favorevole al condominio. Infatti lo stesso art. 1132 c.c. c. 3 afferma che: "Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente." Ciò significa che le spese che non si è riusciti ad ottenere dalla controparte, dovute in conseguenza del risultato positivo della lite per il Condominio, graveranno anche sul condomino dissenziente, in quanto anche egli gode dei vantaggi della vittoria. L'articolo in esame si riferisce in particolare alle spese dovute o meno dal condomino dissenziente in caso di vittoria o soccombenza del condominio che siano da ricevere o dare alla controparte di un ordinario giudizio. A questo punto è utile affrontare la questione relativa al pagamento dei compensi dell'avvocato incaricato dal Condominio all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il Condominio ed un singolo condomino. Chi paga il legale incaricato dal condominio?[Torna su]
A tale domanda risponde la giurisprudenza con diverse pronunce. In questa sede riportiamo la sentenza del Tribunale di Torino n. 1199/2021, la quale afferma che: "è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino." Tale pronuncia quindi conferma che, nell'ipotesi di controversie tra Condominio e condomino, si viene a creare una separazione di diritti che comporta anche la ripartizione delle spese tra i diversi centri di interesse, per cui non possono essere poste a carico del condomino che ha promosso la lite o che l'ha subita le spese sostenute dal Condominio per resistere o per promuovere il giudizio. Conclusioni[Torna su]
In conclusione, uno o più condomini possono non partecipare alle spese di lite attivata dal Condominio, pertanto nel caso in cui gli stessi abbiamo già versato delle somme hanno il diritto di chiederne il rimborso in caso di mancata vittoria. Nell'ipotesi in cui invece il Condominio risulti vittorioso in una lite, il condomino dissenziente dovrà partecipare alle relative spese avendone tratto anche lui un vantaggio. Infine in una lite tra Condominio e condomino quest'ultimo non dovrà partecipare ai compensi del legale incaricato dal Condominio. Avvocato Concetta Coletta NOTE [Art. 1132 c.c.] [Tribunale di Torino n. 1199/2021] |
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