Data: 05/07/2021 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Dal 5 luglio al via l'istanza per i contributi del Sostegni bis

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Con il provvedimento n. 175776/2021 del 2 luglio 2021 (sotto allegato) il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione "dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021."

Come specificato nel provvedimento, questo contributo è alternativo "al contributo a fondo perduto previsto all'articolo 1, commi da 1 a 3 dello stesso decreto "Sostegni-bis" che prevede l'erogazione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ai soggetti che lo hanno richiesto."

Analizziamo il contenuto del provvedimento, che fornisce importanti dettagli per la compilazione del modulo (sotto allegato) di richiesta per il contributo a fondo perduto disciplinato dal Sostegni bis.

Informazioni da inserire nel modulo

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L'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto e disciplinato dall'art. 1 commi 5-15 del Decreto Sostegni bis n. 73/2021 deve contenere determinati dati, alcuni fanno riferimento ai requisiti soggettivi dei soggetti richiedenti, altri invece a quelli di carattere oggettivo.

Dati soggettivi:

  • codice fiscale del soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
  • settore di attività dell'istante;
  • codice fiscale del L.R. della persona giuridica che richiede il contributo e codice fiscale del L.R del minore o interdetto richiedente;
  • codice fiscale del de cuius, se a richiedere il contributo è l'erede che ne prosegue l'attività;
  • partita Iva del soggetto cessato se il richiedente ha trasformato l'azienda;
  • codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato di trasmettere l'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva di quest'ultimo relativa al conferimento di delega specifica all'invio del richiedente;
  • data di sottoscrizione e firma dell'istanza.
  • Nell'istanza occorre specificare se il soggetto richiedente al momento dell'entrata in vigore del Sostegni bis non aveva la partita Iva attiva, se era un ente pubblico statale come definito dall'art 74 del TUIR o se era intermediario finanziario o società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;

Dati oggettivi:

  • indicare se i ricavi o i compensi del secondo periodo di imposta anteriore a quello di entrata in vigore del decreto sostegni bis sono inferiori o uguali a 100.000 euro, se sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, se sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, se sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro o se sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • riportare l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni compiute dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 e l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferito alle operazioni poste in essere dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2021;
  • specificare se si desidera utilizzare l'importo del contributo come credito di imposta o se vi vuole ottenere il versamento diretto della somma. Detta scelta, una volta espressa, è irrevocabile;
  • riportare l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente sul quale si desidera ricevere l'accredito delle somme.

Dichiarazione sostitutiva mancato superamento dei limiti

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Nella prima parte del modulo c'è poi una sezione dedicata alla "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework) in cui il richiedente deve dichiarare l'eventuale superamento dei limiti previsti per gli aiuti di Stato e tutta una serie di altre importanti informazioni.

Modalità di compilazione e invio dell'istanza

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Come anticipato, per l'invio dell'istanza è stato predisposto un modello apposito che il richiedente deve compilare seguendo le istruzioni fornite dal provvedimento in commento, il quale spiega anche come viene effettuato il calcolo per il riconoscimento per contributo a fondo perduto.

Una volta compilato, il modello deve essere inviato in modalità telematica mediante i canali dell'Agenzia o tramite il servizio web presente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere trasmessa a partire da lunedì 5 luglio 2021 fino al 2 settembre 2021. Durante questo periodo, in caso di errori nella compilazione della prima istanza è possibile presentarne altre. L'ultima istanza presentata sostituisce tutte le precedenti ed è l'unica quindi considerata valida ai fini della richiesta del contributo se non è stato ovviamente già eseguito il mandato di pagamento o non è stato comunicato il riconoscimento del contributo come credito d'imposta.

Il termine suddetto deve essere rispettato anche per la comunicazione della rinuncia al contributo, che può essere inoltrata anche dall'intermediario.

Dal punto di vista procedurale, una presentata l'istanza il sistema rilascia una ricevuta di presa in carico per la successiva elaborazione oppure viene comunicato lo scarto se non risulta formalmente corretta.

Dopo i controlli formali vengono eseguiti quelli relativi al contenuto sostanziale dell'istanza e se l'esito è positivo viene comunicato l'avvenuto mandato di pagamento con invio di una seconda ricevuta, in caso contrario viene comunicato lo scarto.

Erogazione del contributo e controlli

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Il contributo viene erogato tramite accredito sul conto corrente indicato dal richiedente e a questo intestato. In alternativa e su richiesta specifica del beneficiario, il contributo può essere erogato anche in forma di credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione.

Una volta erogato il contributo l'Agenzia esegue dei controlli fiscali sul soggetto richiedente e se rileva che la misura non era dovuta o vi sono state delle irregolarità, può procedere al recupero delle somme, all'irrogazione delle relative sanzioni e all'applicazione degli interessi.

Le informazioni contenute nelle istanze vengono trasmesse dall'Agenzia alla Guardia di Finanza e al Ministero dell'Interno per ulteriori controlli.


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