Data: 06/07/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Condannata per calunnia la dominus che accusa i collaboratori

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Hanno diritto al risarcimento dei danni morali gli ormai ex collaboratori di studio accusati dalla dominus di aver falsificato una sentenza. Inutili le contestazioni sul punto dell'imputata. La Corte di Appello, che ha confermato la condanna di primo grado per calunnia, ha infatti correttamente valorizzato i criteri di valutazione del danno, liquidato in via equitativa, evidenziando la sofferenza psichica degli ex collaboratori, accusati di una condotta che, soprattutto per i praticanti, ad avvio di carriera, risulta particolarmente infamante. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nella sentenza n. 25311/2021 (sotto allegata) nel rigettare il ricorso dell'imputata.

Nella vicenda, la Corte di appello conferma la sentenza di condanna di primo grado emessa a carico della dominus di uno studio legale, responsabile della commissione del reato di calunnia. La professionista avrebbe infatti formato una sentenza falsa, accusando i suoi collaboratori di studio della contraffazione.

Motivazione viziata per mancato accertamento del danno patito

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L'imputata ricorre in Cassazione sollevando diversi motivi di doglianza avverso la sentenza di condanna emessa in sede di appello.

  1. Con il primo motivo rileva un vizio di motivazione della sentenza perché la stessa non spiega per quale motivo "il documento contraffatto assumerebbe l'apparenza di un atto originale così da risultare idoneo a ingenerare affidamento" visto che l'attestazione di conformità all'originale e la forma esecutiva apposta di fatto risultano illeggibili.
  2. Con il secondo contesta la motivazione sul dolo poiché la stessa si è attivata per acquisire una copia conforme della sentenza dalla cancelleria, risultata contraffatta.
  3. Con il terzo rileva l'erronea applicazione della legge penale sulla prescrizione in quanto il documento è stato prodotto al Consiglio dell'ordine nel 2009, anno di emissione della sentenza poi dichiarata falsa e non nel 2004.
  4. Con il quarto contesta l'accusa di calunnia in danno dei suoi collaboratori perché la stessa ha fatto riferimento agli stessi solo come soggetti in grado di aiutare nella ricostruzione dei fatti.
  5. Con l'ultimo motivo infine rileva la presenza di un vizio di motivazione nella decisione di accogliere la domanda di risarcimento del danno avanzata dalle parti civili sul punto dell'accertamento del danno effettivamente patito.

Danni morali per la calunnia infamante della dominus

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La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che così argomenta.

Il primo motivo è manifestamente infondato perché l'imputata ha prodotto al Consiglio dell'ordine una sentenza con tanto di firma del Giudice e del Cancelliere in un procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti, accorgendosi, a suo dire, della contraffazione solo dopo la produzione dell'originale da parte del Presidente dell'ordine. Da qui l'affermazione della Corte di Appello secondo la quale trattavasi di "una copia con l'apparenza di un atto originale."

Aspecifico invece il secondo motivo perché l'imputata si è limitata a dichiarare di essersi attivata per ottenere copia conforme del documento, senza confrontarsi con la parte della sentenza impugnata in cui si afferma che è stato il Presidente dell'ordine a produrre la sentenza in originale.

Manifestamente infondato il terzo motivo sulla prescrizione, perché il 10 ottobre 2009 è la data fittizia del documento falsificato, ma la contraffazione risale al 21 maggio 2004 quando il documento è stato prodotto al COA, perché è in questo momento che l'atto ha prodotto i suoi effetti sull'affidamento dei terzi. Il reato quindi non può considerarsi prescritto.

Manifestamente infondato anche il quarto motivo perché l'imputata, accusata di calunnia nei confronti dei suoi collaboratore ha affermato nello specifico che: "solo un mio collaboratore può avere effettuato una simile contraffazione di cui io stessa non mi sono accorta." Frase da cui emerge chiaramente un'accusa rivolta ai suoi collaboratori, nella consapevolezza della loro innocenza, visto che è risultata proprio l'imputata l'autrice della falsificazione.

Non rileva che i collaboratori siano stati sentiti in sede di sommarie informazioni senza le garanzie previste dall'art 64 c.p.p. Il reato di calunnia infatti non richiede che venga avviato un procedimento nei confronti del calunniato, è sufficiente che la falsa incolpazione contenga gli elementi necessari per esercitare l'azione penale nei confronti di soggetto individuabile in modo univoco e agevole.

Inammissibile infine il quinto motivo del ricorso perché la quantificazione dei danni morali non può che realizzarsi in via equitativa. Nel caso di specie in ogni caso l'obbligo di motivazione è stato adempiuto perché sono stati indicati i fatti e il percorso logico che ha condotto al riconoscimento del ristoro, non occorrendo l'indicazione analitica dei calcoli. La Corte non ha omesso inoltre di evidenziare nella motivazione la sofferenza psichica delle parti civili "collaboratori di studio, tra cui praticanti avvocati, attinti, ad avvio di carriera, da un'accusa particolarmente infamante per chi opera professionalmente in ambito forense."

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