Data: 07/07/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Passaggio col rosso e legittimità della contestazione differita

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In materia di Codice della Strada si ritiene ammissibile la mancata contestazione immediata delle violazioni, ma solo in determinati casi per cui lo stesso C.d.S. stabilisce una disciplina speciale e differente, ovvero qualora vengono rispettate le prescrizioni imposte dalla legge stessa affinché il differimento della contestazione sia da ritenersi legittimo e giustificato.

Ad esempio, in caso di passaggio col rosso rilevato da apparecchiatura automatica, dovrà trattarsi di dispositivo debitamente omologato per funzionare in modo completamente automatico, la cui installazione sia autorizzata dall'autorità amministrativa competente (a seconda del tipo di strada) anche tenuto conto, tra l'altro, del tasso di incidentalità. In caso contrario, ovvero in assenza del rispetto di tali requisiti, le sanzioni elevate rischiano di essere invalidate.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Torino, nella sentenza n. 1376/2021 (sotto allegata) accogliendo il ricorso presentato da un conducente, assistito dalla Globoconsumatori ONLUS, in relazione a sanzioni elevati per passaggio con luce semaforica rossa.

I verbali opposti, con riguardo alla mancata contestazione, richiamano in parte motiva l'art. 201, comma 1-bis, lett. g) bis e comma 1-quater C.d.S. che contemplano la non necessarietà dell'immediata contestazione della violazione accertata e contestata ex art. 146 C.d.S. qualora si utilizzino dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatiche.

Non necessarietà dell'immediata contestazione

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Il giudicante osserva come la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, dettata dall'art. 14 della legge 689/1981 non trovi applicazione in ordine alle violazioni del Codice della Strada per le quali gli artt. 200 e 201 C.d.S. stabiliscono una disciplina speciale e differente.

In particolare, l'art. 200, comma 1, C.d.S. esclude il carattere assoluto dell'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione limitandolo alle ipotesi in cui risulti possibile ("quando è possibile") anche al di fuori delle ipotesi ex art. 201, comma 1-bis, del Codice della Strada.

Ancora, si legge in sentenza, l'art. 384 Reg. es. C.d.S. identifica, "senza carattere di esaustività", alcuni casi in cui la contestazione immediata si ritiene impossibile e che ove tipizzati non consentono, ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata in quanto la loro indicazione a verbale implica di per sé l'affermazione "ex lege" dell'impossibilita di contestazione immediata (ex multis Cass. n. 4048/2002, n. 7090/2005, n. 12619/2005, n. 18585/2005).

Nel caso in esame, l'amministrazione resistente non ha tuttavia comprovato la riconducibilità dell'apparecchiatura di rilevamento in uso nel novero dell'elencazione delle ipotesi di esenzione della contestazione immediata, ivi prevista dalla norma, per cui non è necessaria la presenza della polizia locale.

Attraversamento col rosso

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Il menzionato comma 1-quater dell'art. 201 C.d.S, che a sua volta richiama il comma 1-bis, lettera g-bis) e di conseguenza anche la fattispecie di attraversamento con semaforo rosso, afferma che in occasione della rilevazione di tali violazioni non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti e che sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Nel caso in esame, all'esito delle prove tecniche di funzionamento del dispositivo, il consulente tecnico incaricato dal giudice rileva come l'apparecchio non rilevasse la totalità delle infrazioni relative al mancato rispetto della segnaletica semaforica. In particolare, il limitato rilevamento della targa dei veicoli in transito era apparso influenzato dal grado di retro riflettività della targa a seconda del suo stato di conservazione e dell'orientamento della stessa.

Omologazione, individuazione del tratto di strada e tasso incidentalità

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Ancora, nel caso de quo, emerge l'assenza di omologazione dell'intera apparecchiatura, la quale risulta risulta meramente approvata. Il documento allegato dall'amministrazione dimostra infatti l'omologazione del solo sistema OCR di lettura targhe, dunque difetta il primo presupposto della norma summenzionata.

Nella perizia, inoltre, il CTU evidenzia anche come la P.A. comunale non abbia neppure considerato la previsione normativa del tasso di incidentalità del tratto di strada da individuarsi per l'allocazione dell'apparecchiatura.

In conclusione, l'amministrazione non ha dunque rispettato diversi dei requisiti imposti dalla legge affinché sia giustificata la rilevazione con dispositivi o apparecchiature automatici, senza la presenza degli organi di polizia stradale. In chiusura, il magistrato onorario sottolinea anche come l'installazione, alla data di accertamento, non appare neppure autorizzata dall'ente proprietario della strada.

Sul punto si richiama quanto affermato in un precedente dal Tribunale di Torino, con sentenza del 2 dicembre 2020, secondo cui "non vi e dubbio che le predette deduzioni sono finalizzate alla declaratoria di illegittimità e nullità del verbale opposto, in quanto la violazione è stata rilevata senza la presenza di un agente accertatore e senza contestazione immediata tramite un'apparecchiatura la cui installazione non trova fondamento in un provvedimento dell'autorità amministrativa, prefetto o giunta comunale a seconda del tipo di strada, le cui qualificazione non e stata indicata dall'amministrazione". In conclusione, il ricorso va accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento


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