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Data: 11/03/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Suicidio assistito: l'iter della legge in Parlamento[Torna su] La Camera in data 10 marzo 2022 ha approvato il testo unificato C 2- A e abbinato contenente disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistita". Il testo disciplina la facoltà di chiedere l'assistenza medica nel momento in cui il soggetto malato decide di porre fine alla propria vita, purché in presenza di determinati presupposti.
Ricordiamo brevemente che la Corte Costituzionale si era espressa sulla tematica penale collegata, con la sentenza n. 242/2019, dichiarando incostituzionale l'art. 580 c.p che punisce l'aiuto al suicidio, nella parte in cui non esclude la punibilità del soggetto che, in determinati modi, agevola il proposito suicidario del soggetto, quando tale volontà si è formata liberamente e convinzione, quando è presente una patologia irreversibile e le sofferenze fisiche e psicologiche sono reputate dal soggetto "intollerabili". Stante l'importanza della decisione, il testo richiede che il soggetto interessato, pur malato, sia pienamente consapevole della decisione, che le condizioni e le modalità di esecuzione del proposito siano sottoposte al preventivo controllo di una struttura pubblica del servizio sanitario e che la decisione sia avallata dal parere preventivo di un Comitato Etico competente territorialmente. Morte volontaria: condizioni e presupposti[Torna su]
Per dare concretezza al proposito del soggetto nel rispetto della legalità si richiede la presenza di determinate condizioni e presupposti. Possono infatti fare domanda per morte volontaria medicalmente assistita solo i soggetti maggiorenni capaci e consapevoli di prendere decisioni, se affette da sofferenze intollerabili. La domanda di morte volontaria medicalmente assistita, per essere valida, deve infatti essere attuale, libera, consapevole, informata ed esplicita e provenire da un soggetto capace d'intendere e di volere. La richiesta deve essere manifestata per iscritto, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se le però le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o altro dispositivo idoneo in grado di consentire al soggetto di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, in presenza di 2 testimoni. Il soggetto richiedente deve in sostanza trovarsi nelle seguenti condizioni:
Iter della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita[Torna su] Il medico che riceve la richiesta deve redigere un rapporto sulle condizioni cliniche, psicologiche e sui motivi che lo hanno determinato a compiere tale scelta. Una volta redatto il rapporto il medico, se rileva che manchino del tutto i presupposti necessari non lo inoltra, in caso contrario lo trasmette all'interessato e al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente etico, che ha 30 giorni di tempo per esprimere il proprio parere motivato, con l'obbligo di trasmetterlo al medico richiedente e al paziente.
Se il parere del Comitato è favorevole il medico lo trasmette, con tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale, che attiverà tutte le verifiche necessarie a garantire al paziente una morte dignitosa presso il suo domicilio o in una struttura ospedaliera. La procedura deve essere garantita anche a soggetti privi di autonomia fisica, adottando le misure necessarie a consentire il compimento dell'atto autonomo. Il paziente che vede respinte le proprie istanze può comunque ricorrere al Giudice entro 60 giorni da quando riceve il parere contrario del comitato o la decisione contraria del medico. Obiezione di coscienza del personale sanitario[Torna su]
Il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte clinica quando solleva obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. Non punibilità del medico e del personale sanitario[Torna su]
Il testo esclude infine la punibilità dei medici, del personale sanitario, amministrativo e di coloro che hanno agevolato la procedura di morte volontaria medicalmente assistita, nel rispetto della legge, per quanto riguarda i reati contemplati dagli articoli 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale. Punibilità esclusa altresì per coloro per sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato la morte volontaria medicalmente assistita prima dell'entrata in vigore della presente legge, se erano presenti tutte le condizioni richieste dal testo e se era già stata accertata inequivocabilmente la volontà del paziente richiedente. Leggi anche:
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