Data: 10/07/2021 15:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Eliminazione barriere architettoniche col superbonus

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Potranno fruire del superbonus 110% le spese condominiali per gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate si � trattato della messa in opera di una piattaforma elevatrice destinata ai soggetti con ridotta capacit� motoria. I cond�mini, a prescindere dalla propria et�, potranno fruire dell'agevolazione in relazione ai millesimi di propriet� o sulla base di altri criteri e potranno, optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo. A chiarirlo � appunto l'Agenzia nella risposta n. 455 del 5 luglio 2021 (in allegato).

L'elevatore fruisce del superbonus 110%

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Il punto di partenza delle richieste al fisco sono alcuni lavori da effettuare in un condominio in relazione alla messa in opera di un cappotto termico. Alcuni condomini hanno intenzione di installare un impianto di elevazione per il superamento delle barriere architettoniche. La domanda � se la realizzazione dell'elevatore pu� fruire della detrazione fiscale del 110%, almeno per i soggetti con et� sopra i 65 anni.

La risposta delle Entrate parte dalla premessa che la legge di Bilancio 2021, per agevolare persone di et� superiore a sessantacinque anni, comprende tra gli interventi "trainati" quelli che mirano alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, o comunque qualsiasi strumento adatto a favorire la mobilit� interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravit�. Si tratta comunque di interventi che devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

A ci� si aggiunga che una risposta arrivata da un'interrogazione in Commissione Finanze il 29 aprile 2021 secondo cui per l'applicazione del beneficio, non rileva la presenza nell'edificio su cui insistono le opere di persone di et� superiore a 65 anni. Infatti, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, spetta per le spese sostenute per gli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche anche in assenza di disabili nell'unit� immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi. Queste situazioni riguardano anche il caso di Superbonus, considerato l'esplicito richiamo del dl n. 34/2020 agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

Superbonus 110%, intervento trainato e intervento trainante

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Un requisito per� � necessario e cio� che: gli interventi destinati al superamento delle barriere architettoniche, cosiddetti trainati, siano eseguiti insieme agli interventi "trainanti" di risparmio energetico. Dunque le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Per quanto riguarda il limite massimo di spesa per il Superbonus � di 96.000 euro.


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