Data: 19/10/2022 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Riforma processo penale: in vigore dall'1 novembre 2022

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Dopo il s� unanime di palazzo Chigi il 28 settembre 2022 nei tempi previsti dal PNRR e i pareri positivi di Camera e Senato, il decreto che attua la legge n. 134/2021 per la riforma del processo penale della Ministra Cartabia � stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore l'1 novembre 2022 (d.lgs. n. 150/2022 sotto allegato).

Obiettivo primario da perseguire in base al PNRR � la riduzione della durata dei processi penali nella misura del 25% entro il 2026.

I punti della riforma

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La riforma si pone una serie di diverse finalit�, tra le quali � preminente l�esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Alcune misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.

La modifica interviene sul codice di procedura penale, sulle norme di attuazione del codice di procedura penale, sul codice penale, sulla collegata legislazione speciale e sulle disposizioni dell�ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati, per l�introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa con finalit�, come sopra accennato, di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e dei principi sanciti dalla legge delega.

Deflazione e accelerazione

La finalit� di deflazione e accelerazione � il faro attorno al quale si muove la riforma dei riti alternativi, dei quali viene esteso l'ambito di applicabilit� e l'appetibilit�. Effetti deflattivi anche per quanto riguarda il rito dibattimentale e le indagini preliminari, grazie a un sistema di discovery degli atti che mira ad evitare la paralisi dei fascicoli, senza per� trascurare il segreto investigativo, che viene comunque salvaguardato.

Riformati i riti alternativi

Esteso l'ambito applicativo dei riti alternativi come patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna e giudizio immediato, dei quali viene valorizzata la funzione deflattiva. Il patteggiamento in particolare viene applicato anche alla confisca e alle pene accessorie.

Filtri

Aumentano i filtri. Il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione nel caso in cui gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Per i reati meno gravi invece viene introdotta un'udienza prebattimentale che prevede una citazione diretta in giudizio, sempre al fine di filtrare i procedimenti.

Impugnazioni

Esigenze di deflazione sono anche alla base della riforma riguardante il sistema delle impugnazioni. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, saranno inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilit�.

Condizioni di procedibilit�

Perseguono finalit� deflattive anche gli interventi sulla disciplina delle condizioni di procedibilit�: viene ampliato l�ambito di applicazione della procedibilit� a querela e si potenziano gli istituti della non punibilit� per tenuit� del fatto. Si vuole cos� ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento.

In particolare, l'istituto della non punibilit� per particolare tenuit� del fatto si estender� ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, ad accezione di alcuni reati tra i quali figurano la violenza sessuale, la violenza fisica, lo stalking, i reati di violenza contro le donne, il matrimonio forzato, le mutilazioni dei genitali femminili, l'aborto e la sterilizzazione forzate, la violenza domestica riconducibile alla Convenzione di Istanbul, i reati in materia di sostanze stupefacenti, la corruzione, i reati gravi contro la pubblica amministrazione e l'incendio boschivo.

Sistema sanzionatorio

Prevista la revisione della disciplina delle sanzioni, al fine di renderle effettive e per anticipare la definizione del procedimento. Si interviene anche in modo organico sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi per risolvere il problema di coloro che, condannati a pene di durata inferiore ai 4 anni e con accesso alle misure alternative al carcere, finiscono per scontare la pena disposta dal Tribunale di Sorveglianza dopo anni.

Le pene sostitutive (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilit�, detenzione domiciliare, semilibert�) che verranno applicate per� dal giudice di cognizione dopo una specifica udienza di sentencing di ispirazione anglosassone, non potranno per� essere applicate in caso di reati di criminalit� organizzata e in presenza di reati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario.

Messa alla prova ampliato

Viene ampliato l'ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova per reati puniti con pena non superiore ai sei anni. Il pubblico ministero potr�, se lo ritiene opportuno, proporre al soggetto indagato o imputato la messa alla prova, ottenendo in questo modo la definizione anticipata del procedimento con un notevole risparmio di tempo.

Digitalizzazione del processo penale

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La Riforma mira anche alla promozione della digitalizzazione del processo penale e, pi� in generale, a un maggiore impiego delle nuove tecnologie con finalit� di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall�esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto.
Notificazioni, deposito fascicoli e trasmissione di questi tra uffici giudiziari avverranno in modalit� digitale per ridurre i tempi tra fasi processuali che oggi richiedono mesi o anni.

Giustizia riparativa

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l�introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, nel rispetto della disciplina internazionale e delle direttive dell�Unione europea.
Dal punto di vista pratico � prevista l'istituzione di centri per la giustizia riparativa presso ogni Corte di Appello a tutela delle vittime di reato. Novit� che si affianca, senza sostituire il processo penale.

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