Data: 11/07/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Irrevocabile il consenso al divorzio congiunto da un solo coniuge

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Quando una coppia decide di proporre un ricorso di divorzio congiunto manifesta una volont� comune e paritetica, per cui in seguito non � consentito a uno dei due coniugi di avere un ripensamento e revocare il consenso prestato. Questo in sintesi il punto centrale attorno al quale ruota la decisione della Corte di Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 19348/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una coppia presenta ricorso congiunto per il divorzio. Il Tribunale lo accoglie anche se il marito non firma il verbale e manifesta la volont� di revocare il proprio consenso. L'uomo decide quindi di appellare la decisione, ma la Corte rigetta l'impugnazione, perch� non � consentito revocare separatamente il consenso prestato congiuntamente alla moglie.

Omessa valutazione della volont� dei coniugi

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L'uomo, per il quale la revoca del consenso pu� essere manifestata in qualunque momento o almeno fino alla sottoscrizione del verbale, ricorre in Cassazione, sollevando tre motivi di doglianza nei confronti della sentenza d'appello.

  • Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 4 della legge sul divorzio visto che l'udienza viene fissata anche per verificare la volont� delle parti e per verificare che gli accordi presi non risultino contrari agli interessi dei figli. Valutazione che per� la corte ha omesso.
  • Con il secondo contesta l'omessa pronuncia "sulla dedotta assenza del presupposto di una domanda congiunta".
  • Con il terzo invece fa presente, tra l'altro, che difetta il consenso agli accordi di divorzio perch� costituendosi con un nuovo difensore lo ha negato, inoltre nel corso dell'udienza del 14 aprile 2018 entrambi i coniugi hanno manifestato la volont� di modificare le condizioni del divorzio revocando il consenso prestato in precedenza.

La revoca del consenso di uno dei coniugi non rende irrevocabile la domanda

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La Corte di Cassazione, pronunciandosi con l'ordinanza n. 19348/2021, rigetta il ricorso ritenendo il primo motivo inammissibile perch� fa riferimento a un vizio che il ricorrente non ha fatto valere in sede di appello. In ogni caso lo stesso non solo non � pertinente, ma � anche del tutto generico perch� "si limita a lamentare il mancato esame di una questione che non ha posto e di cui pure non prospetta il contenuto" che riguarda i figli maggiorenni e la loro autosufficienza.

Manifestamente infondato invece il secondo motivo, in quanto la Corte di Appello ha esaminato la censura concludendo che "il consenso prestato con la proposizione del ricorso congiunto, non fosse revocabile da uno solo dei coniugi, cos� conformandosi puntualmente alla giurisprudenza di legittimit�."

La revoca del consenso di uno dei coniugi al ricorso congiunto di divorzio non produce infatti l'improcedibilit� della domanda in quanto la stessa non impedisce al Tribunale di effettuare il controllo a cui � tenuto sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio, in quanto il ricorso, proprio perch� congiunto, esprime la volont� di entrambi ed esclude la possibilit� per uno dei due di avere ripensamenti. La domanda infatti � comune e paritetica e alla stessa possono rinunciare solo entrambi i coniugi.

Inammissibile infine il terzo motivo nella parte in cui ribadisce la revoca del consenso, per le ragioni gi� chiarite nel rigettare il secondo motivo. Oscuro, generico e inammissibile appare infine per le altre questioni poste dal ricorrente.

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