Data: 15/07/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

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Non essendo stato ancora attivato il processo telematico, innanzi al Giudice di Pace non � ammesso il deposito degli atti tramite PEC o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane. Deve dunque ritenersi inammissibile la costituzione di parte convenuta avvenuta via PEC.

Lo ha precisato il Giudice di Pace di Ferrara nella sentenza n. 328/2021 (sotto allegata) accogliendo il ricorso promosso da una societ�, vittoriosamente assistita dall'Avv. Roberto Iacovacci.

In sede di opposizione a sanzione amministrativa (nel dettaglio per violazione dei limiti di velocit�), la ricorrente contesta l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura a seguito del rigetto del ricorso innanzi ad essa proposto in via amministrativa.

Le doglianze espresse innanzi al giudice onorario da parte ricorrente riguardano sotto diversi aspetti il verbale presupposto, ma alla base dell'accoglimento dell'istanza il Giudice di Pace ritiene di porre la questione riguardante la costituzione della Prefettura avvenuta, nel caso in commento, via PEC.

Giudice di Pace: inammissibile deposito atti via PEC

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Nel dettaglio, si legge in sentenza, tale costituzione tramite Posta Elettronica Certificata � da ritenersi inammissibile, in quanto il deposito degli atti innanzi a tale ufficio non pu� avvenire mediante tale forma di deposito. Ci� in quanto per l'ufficio del Giudice di Pace non � intervenuta alcuna normativa che consenta tale produzione in assenza dell'attivazione del processo telematico, diversamente da quanto avviene per altri organi giudicanti.
In tal senso, il magistrato richiama il principio espresso dalla Suprema Corte, seppur con rifermento ad altra fattispecie, secondo cui "deve osservarsi che anche il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non pu� avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalit� del servizi di comunicazione" (cfr. Cass. n. 20575/2020).
Quanto sopra non rileva, precisa il magistrato onorario, con le comunicazioni via PEC che invece sono state consentite anche al presente ufficio e all'amministrazione opposta. In conclusione l'assenza di deposito cartaceo, fattibile anche alla prima udienza, salve le preclusioni di legge, rende inammissibile la costituzione della Prefettura convenuta.

L'orientamento della giurisprudenza

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Nella richiamata sentenza n. 20575/2020 la Corte di Cassazione ha dunque precisato a chiare lettere che "per espressa disposizione dell'art. 16-bis, comma 6, del d.lgs. n. 179/2012, non � ammesso il deposito telematico degli atti".

Tra l'altro, poich� nel giudizio innanzi al Giudice di Pace non � ancora efficace la disciplina del processo telematico, finch� questo non sar� attivo anche in tale sede, sar� necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformit�, in virt� del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 (Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018).
Principi pi� volte ribaditi anche dai giudici di merito, come avvenuto nella sentenza n. 562/2020 del Giudice di Pace di Lodi che, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione intentato dal multato per violazione del Codice della Strada, ha ritenuto inammissibile, poich� irrituale, la costituzione in giudizio della Prefettura (parte resistente) avvenuta via PEC.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

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