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Data: 16/07/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Inammissibile il ricorso che non espone i fatti sostanziali e processuali[Torna su]
Non è possibile procedere all'esame del ricorso in Cassazione se non espone i fatti e passa direttamente all'intestazione e alla successiva esposizione dei motivi. Un ricorso redatto in questo modo viola quanto previsto dall'art. 366 n. 3 perché i riferimenti al fatto sostanziale non sono chiari, ma frammentari in quanto esposto nei singoli motivi, mentre la Cassazione per comprendere e decidere deve avere una cognizione chiara e completa sia del fatto sostanziale che di quello processuale. Questo quanto esposto nell'ordinanza n. 18719/2021 (sotto allegata) della Cassazione. Causa di risarcimento danni da mancata manutenzione dell'immobileIl conduttore di un immobile ricorre in Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla mancata manutenzione dell'edificio. Domanda che viene accolta in quanto in giudizio è emerso che le parti esterne dell'edificio, nel corso della locazione, presentavano problemi di usura che sono stati aggravati dal mancato intervento di manutenzione straordinaria da parte del locatore e che ha determinato la riduzione del canone di locazione. Il Tribunale accoglie la domanda inoltre perché rileva che l'immobile locato con due contratti di locazione non corrispondeva a quello consegnato, in quanto quello catastale presentava una metratura superiore. La Corte d'Appello adita dal locatore ritiene invece che il giudice di primo grado sia caduto in errore.L'unico contratto agli atti risalente al dicembre 2011 non individua infatti catastalmente l'immobile e in ogni caso il criterio catastale non permette di risalire alla effettiva volontà delle parti, visto che l'autonomia funzionale dei due livelli del fabbricato consentivano destinazioni autonome e separate. Prova della diminuzione dell'uso e del godimento dell'immobile?[Torna su]
La decisione del Tribunale però viene appellata, ma è avverso la decisione della Corte di appello che il conduttore decide di ricorrere in Cassazione, per sollevare i seguenti motivi.
Mancata esposizione sommaria dei fatti di causa[Torna su]
La Corte di Cassazione adita, dopo il vaglio dei motivi illustrati nel ricorso, lo dichiara inammissibile in quanto lo stesso è stato redatto nel mancato rispetto di quanto richiesto dall'art. 366 n. 3 c.p.c, che nel descrivere il contenuto del ricorso da inoltrare in sede di legittimità richiede "l'esposizione sommaria dei fatti della causa." Requisito che nel caso di specie non è stato rispettato. Il ricorrente si è infatti limitato, dopo l'intestazione e l'esposizione delle parti a indicare i motivi del ricorso dai quali però non è possibile ricavare il fatto sostanziale e processuale. L'illustrazione contenuta nei vari motivi è infatti frammentaria. La Cassazione ricorda al riguardo che invece "l'esposizione sommaria dei fatti deve essere tale da garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti pure in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata." Per soddisfare il requisito dell'"esposizione sommaria dei fatti il ricorso deve contenere, anche sinteticamente l'indicazione delle pretese reciproche delle arti, con "i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello ed, in fine, del tenore della sentenza impugnata." Elementi descrittivi che nel ricorso di specie sono stati del tutto trascurati. Nell'atto si fa riferimento infatti a due contratti, ma non se ne descrive il contenuto e il rapporto tra gli stessi, anche se la questione è dirimente. Non è indicato inoltre il contenuto delle domande dell'attore e delle difese del locatore, così come non si riporta la decisione del Tribunale di ridurre il canone di locazione rispetto a quanto convenuto, visto che il conduttore ha ricevuto un immobile inferiore rispetto a quello indicato nel contratto, così come del tutto assenti sono i motivi dell'appello e la relativa decisione del giudice dell'impugnazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, l'obbligo del ricorrente di pagare le spese in favore della contro ricorrente e di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Leggi anche Il ricorso per Cassazione |
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