Data: 16/07/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Risarcimento per la tardata consegna di una raccomandata

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Rigettato il ricorso di una professionista finalizzato a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna di una raccomandata per costituirsi parte civile in un giudizio penale. Per i giudici non esiste un danno da perdita di chance perché il fatto di proporre una domanda risarcitoria non determina automaticamente il riconoscimento del danno, che va comunque provato. La ricorrente inoltre, avrebbe potuto comunque agire in sede civile. Queste le conclusioni della Cassazione n. 18713/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un'avvocata conviene in giudizio la società addetta al servizio postale chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna di una raccomandata contenente la costituzione di parte civile in un processo penale, nel quale avrebbe richiesto il danno derivante dalla perdita di titoli azionari da lei posseduti per un valore superiore di ventimila euro.

Il Tribunale accoglie la domanda, condannando la società a pagare le somme richieste da parte attrice, ma in sede di appello, adito dalla società soccombente, la sentenza viene riformata e la professionista viene condannata a restituire le somme e a rifondere metà delle spese dei due gradi di giudizio.

Per la Corte d'Appello la danneggiata non ha prodotto la sentenza che ha condannato la società titolare delle azioni dalla stessa possedute e che avrebbe potuto avvalorare la sua richiesta risarcitoria. La sentenza del Tribunale inoltre non ha tenuto conto del fatto che costituirsi parte civile in un giudizio non significa automaticamente ottenere il risarcimento. Si rileva inoltre che la mancata costituzione della professionista in sede penale non preclude l'azione risarcitoria in sede civile.

Danno da perdita di chance per impossibilità di costituirsi parte civile

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Contro la sentenza della Corte d'Appello ricorre la professionista sollevando i seguenti motivi:

  • con il primo lamenta l'omessa valutazione dell'esistenza del danno reale, costituito dal valore residuo delle azioni e dalle conseguenze della mancata costituzione di parte civile;
  • con il secondo rileva l'omessa valutazione della domanda risarcitoria rivolta alla società addetta al servizio postale e al ricorso inoltrato al Corecom, che avrebbero dovuto condurre la Corte a riconoscere quanto meno il danno previsto dalla Carta dei Servizi della Società;
  • con il terzo fa notare che nonostante il riconosciuto inadempimento della società, alla stessa non è stato riconosciuto il risarcimento del danno "costituito dalla perdita di chance derivante dall'impossibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, in conformità ad alcune pronunce di legittimità con le quali sono stati risarciti danni derivanti da colpevole ritardo nella consegna della posta";
  • con il quarto infine contesta il mancato riconoscimento del risarcimento del danno in suo favore motivato dalla possibilità per la stessa di agire in sede civile. Opzione che in realtà si presentava molto più difficile rispetto all'azione civile in sede penale in cui era già stata avviata una class action.

Non è dovuto il risarcimento per tardata consegna di una raccomandata

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La Corte di legittimità, vagliati i vari motivi del ricorso, lo rigetta così argomentando sulle questioni sollevate.

Il primo motivo per la Corte è infondato perché la sentenza non ha omesso di considerare il danno richiesto, ma lo ha escluso perché la richiedente non lo ha provato.

Con il secondo motivo la ricorrente sembra voler lamentare il riconoscimento del anno previsto dalla Carta dei Servizi, ma questa doglianza risulta inammissibile perché i documenti che la Corte avrebbe dovuto esaminare al riguardo in realtà sono stati solo richiamati nell'atto, inoltre non risulta che questa domanda sia stata presentata chiaramente al giudice di merito. Il motivo quindi è inammissibile.

Infondato anche il terzo motivo del ricorso. La ricorrente richiama alcune sentenze in materia di danno da perdita di chance derivante dalla ritardata consegna di una raccomandata, ma le stesse non si adattano al caso di specie. Correttamente la Corte ha evidenziato che la costituzione in giudizio non comporta l'automatico accoglimento della domanda risarcitoria e che comunque la stessa poteva agire in sede civile. Non regge la motivazione che la ricorrente ha addotto per giustificare la mancata azione in sede civile. La maggiore difficoltà di ottenere un risarcimento in sede civile è infatti un inconveniente, ma non lede alcun diritto. Corretta quindi la decisione dalla Corte d'Appello di rigettare la domanda risarcitoria escludendo l'esistenza di un diritto al ristoro per perdita di chance. Assorbito dal rigetto dei precedenti il quarto motivo finalizzato tra l'altro a un riesame del merito della vicenda.


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