Data: 17/07/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Carcere per il padre che per anni non versa il mantenimento

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Condannato alla pena della reclusione senza sospensione condizionale della pena per il padre recidivo già condannato per aver fatto mancare il necessario sostegno economico alla moglie e al figlio minore, contravvenendo così all'obbligo sancito dal Tribunale di versare 300 euro al mese in favore dei beneficiari. Non rileva che ai bisogni del bambino abbia provveduto la madre, che nel frattempo si è riaccompagnata. Così come non si può dedurre l'impossibilità di adempiere dell'obbligato solo dal suo stato formale di disoccupazione. Queste le precisazioni fornite dalla Cassazione nella sentenza n. 26433/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un padre viene condannato in primo grado alla pena di 4 mesi e 14 giorni di reclusione e 450 euro di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in precedenza per lo stesso titolo di reato per il reato di cui all'art. 570 c.p per aver omesso di versare alla ex e al figlio la somma mensile di 300 euro stabilita dal Tribunale. Condotta che si protrae dal 14 ottobre 2013.

Mancata valutazione dello stato di bisogno

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L'imputato ricorre in Cassazione a mezzo difensore sollevando i seguenti motivi di contestazione.

Con il primo lamenta carenza di motivazione in merito alla richiesta di rinnovare l'istruttoria per accertare la sua impossibilità economica ad adempiere.

Con il secondo rileva vizio di motivazione in relazione alla propria incapacità economica e al corrispondente stato di bisogno della moglie, visto che la stessa è titolare di una pensione e si è riaccompagnata.

Con il terzo contesta la recidiva perché la data in cui è stato commesso il nuovo reato coincide con quella della prima sentenza di condanna, per cui solo una parte della condotta risulta successiva al suo passaggio in giudicato. In ogni caso è mancata la valutazione relativamente alla "significatività" del precedente ai fini del giudizio di pericolosità.

Condanna per il recidivo che per anni non mantiene figlio e moglie

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi sollevati. Il ricorso inoltre contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, compiti che in realtà sono già stati svolti dal giudice dell'impugnazione.

Passando poi all'esame dei singoli motivi la Corte respinge il primo perché manifestamente infondato, in quanto l'imputato non ha specificato la rilevanza della prova documentale necessaria a provare la durata della sua incapacità economica a provvedere al figlio. Rinnovazione istruttoria che in ogni caso è subordinata alla verifica della incompletezza delle prove raccolte fino a qual momento. Peccato però che tale accertamento è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se la decisione sul punto è stata motivata in modo adeguato.

Motivazione che la Corte d'Appello ha fornito facendo corretta applicazione del principio secondo cui "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di fare fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato."

In relazione al secondo motivo del ricorso, con cui l'imputato evidenzia il difetto di motivazione della sentenza sullo stato di bisogno della moglie e del figlio, gli Ermellini ribadiscono che l'obbligo di fornire i necessari mezzi di sussistenza al figlio minore non viene meno anche quando vi provveda l'altro genitore con i frutti del suo lavoro e con l'aiuto dei congiunti. Questa situazione infatti non fa venire meno lo stato di bisogno del minore.

Manifestamente infondata infine la questione sulla recidiva, che la Corte d'Appello ha ravvisato correttamente nel caso di specie, alla luce della perdurante violazione degli obblighi dell'imputato dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna per lo stesso fatto, visto che il reato di cui all'art. 570 c.p è omissivo permanente e cessa solo quando l'obbligo viene adempiuto dal soggetto obbligato o quanto viene deliberata la sentenza di primo grado.


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