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Data: 19/07/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Somme sul conto del legale e obblighi[Torna su] Obbligo di chiedere istruzioni scritte, di rispettarle e di presentare il rendiconto per l'avvocato a cui vengono "affidate" dalle clienti somme di denaro. Chi viola questi obblighi merita la sanzione disciplinare perché viola i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità. Questo in breve quanto sancito dalla sentenza n. 26/2021 del C.N.F (sotto allegata). La vicenda processualeMadre e figlia presentano un esposto al C.O.A di Verona contro una legale iscritta, facendo presente di essere state indotte dalla stessa a effettuare un bonifico sul conto corrente bancario della professionista per un importo di € 16.085,83. Somma che poi l'avvocato ha trattenuto, senza restituirla alle titolari e senza rendere il conto della gestione. Importo corrispondente a una giacenza di un conto corrente intestato alla procedura di amministrazione di sostegno di cui erano titolari il defunto (marito e padre delle due donne) e il fratello di costui, assoggettato all'amministrazione di sostegno del de cuius. Nella convinzione che le somme presenti sul conto spettassero per metà al de cuius, le donne, eredi dello stesso, dietro minaccia dell'intervenuta amministrazione di sostegno e su suggerimento della legale provvedevano a incassare la loro parte, in attesa che il Giudice tutelare ne accertasse la titolarità. Da qui il trasferimento delle somme sul conto dell'avvocata, la quale, dopo giustificazioni prive di fondamento, messa alle strette, confessava alle sue assistite di aver depositato la somma su uno dei conti dello studio e di averla investita. Lo svincolo quindi avrebbe richiesto del tempo. Le donne revocavano quindi il mandato alla professionista e la stessa provvede alla restituzione della somma, maggiorata degli interessi. Il fascicolo passava dal C.O.A di Verona al C.D.D di Venezia, che concludeva il procedimento a carico della professionista iscritta, dichiarandola "responsabile per gli addebiti contestati nel capo di incolpazione relativamente all'art. 30 commi 1° e 4° C.D.F (corrispondenti all'art. 41 primo capoverso ed all'art. 41 canone II C.D.F previgente)" e irrogando nei suoi riguardi la sanzione disciplinare della censura. Il ricorso per disporre delle somme equivale alle "istruzioni scritte"?[Torna su]
L'avvocata però non accetta la condanna disciplinare e ricorre al CNF, chiedendo in via principale il proscioglimento e in subordine la sanzione dell'avvertimento, esponendo i seguenti motivi di doglianza. La ricorrente deduce l'insussistenza della responsabilità disciplinare e l'involontarietà dell'azione, ritenendo che: "Il ricorso al Giudice Tutelare proposto nell'interesse delle esponenti, nel quale si chiedeva di essere autorizzati a disporre liberamente della somma in deposito presso il legale, sarebbe equipollente, contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente dal CDD di Venezia, alle "istruzioni scritte" di cui all'art. 30, comma 4, C.D.F." Il fatto, in ogni caso, si sarebbe verificato per delle concause estranee alla sua volontà come l'inefficienza della cancelleria, sue vicissitudini personali e il disinteresse delle mandanti. La ricorrente si duole altresì del fatto che il C.D.D, nell'applicare la sanzione della censura abbia trascurato di considerare la mancanza di volontarietà della condotta, la successiva restituzione delle somme alle clienti, l'assenza di danno arrecato alle assistite, le scuse presentate per il disguido, le problematiche personali e infine gli errori imputabili alla cancelleria. Elementi che avrebbero dovuto indurre ad applicare nei suoi confronti la sanzione meno grave dell'avvertimento. Obbligo d'istruzioni scritte per l'avvocato che gestisce denaro altrui[Torna su]
Il C.N.F riforma solo in parte la decisione impugnata comminando la sanzione dell'avvertimento, prima però precisa che:
Corretta quindi la decisione del C.D.D per la quale "La mancata restituzione di denaro o documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità" (C.N.F. 29.7.2019 n. 64) ed "è legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell'Avvocato che, in violazione dell'art. 30 cdf …., non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell'attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente." Per quanto riguarda la violazione dell'art. 30, comma 4, C.D.F, il CNF, nel rigettare la tesi della ricorrente precisa che: le "istruzioni scritte" pretese dalla norma deontologica in esame impegnano direttamente il professionista verso il depositante, mentre il contenuto di un atto giudiziario (nella specie, il ricorso al Giudice Tutelare) non riveste carattere imperativo e vincolante per il depositario nei riguardi del depositante, essendo meramente descrittivo di una situazione giuridica controversa (così come prospettata dal legale) e da dirimere. (…) Ne consegue che altro è un ricorso al giudice e altro è un testo di "istruzioni scritte", non solo ontologicamente, ma anche in considerazione delle finalità perseguite. La ratio dell'art. 30, comma 4, C.D.F non si esaurisce nei rapporti privatistici interni tra depositante e depositario, ma è volta a tutelare anche la collettività professionale, come precisa la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale "nel caso di gestione di denaro dei clienti, il professionista, a norma del codice deontologico, è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che nuocciono all'immagine dell'intera avvocatura" (C.N.F. 25.2.2011 n. 15)." Da accogliere invece la doglianza sul trattamento sanzionatorio ai fini del quale, come evidenziato dalla ricorrente, vanno evidenziati gli elementi addotti, da cui emerge la scarsa gravità della condotta e la convinzione del CNF che la ricorrente non commetterà altre infrazioni. |
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