Data: 21/07/2021 11:00:00 - Autore: Redazione


Art. 2054 Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947].

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli [c.c. 2055].

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].

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  • La nozione di veicolo
  • La circolazione
  • Il conducente
  • Il conducente in servizio di soccorso o di polizia
  • Il rapporto di causalità
  • Il caso fortuito
  • La prova liberatoria del conducente
  • Il trasportato
  • L'investimento di pedone
  • La presunzione di uguale concorso di colpa ex art. 2054, 2° comma
  • Lo scontro tra veicoli
  • Scontro con il veicolo che precede
  • La responsabilità del proprietario
  • La prova del diritto di proprietà
  • La prova liberatoria
  • La responsabilità per vizi di costruzione o difetti di manutenzione
  • La legittimazione all'azione di risarcimento danni
  • La prescrizione

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Completano lo speciale le 3 Formule:

    1) Richiesta risarcimento (diretto) dei danni subiti alle cose a seguito di sinistro stradale (procedura di risarcimento diretto) (art. 2054 c.c.; D.Lgs. 209/2005; D.P.R. 254/2006)
    2) Richiesta di risarcimento dei danni subiti alla persona da parte del terzo trasportato (art. 2054 c.c.; D.Lgs. 209/2005; D.P.R. 254/2006)
    3) Richiesta di risarcimento per i danni subiti alla persona e alle cose a seguito sinistro stradale (procedura tradizionale) (art. 2054 c.c.)

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