Data: 19/07/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Vietato girare in strada a torso nudo o in costume

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Estate, sole, mare, abbronzatura e libertà. Per molti un connubio che si spinge al punto da giustificare il girare per le strade a petto nudo o in costume, soprattutto nelle località prettamente "balneari", e anche di mettersi alla guida della propria auto con calzature da spiaggia (flip flop e infradito, ma anche zoccoli o zatteroni). Atteggiamenti che si assumono con naturalezza, senza timore, complice anche l'atmosfera estiva che sembra suggerire che per garantirsi l'agognato relax tutto è concesso.

Ebbene, non è proprio così e i vacanzieri farebbero meglio ad essere ben informati su regole che vanno rispettate per evitare sgradite sorprese (leggasi: multe o altre sanzioni) e sui comportamenti da tenere, soprattutto in virtù del fatto che in diverse località vengono emanate apposite ordinanze con chiare indicazioni sugli atteggiamenti consentiti e su quelli vietati.

Ne è un esempio quanto recentemente deciso a Scalea, località calabrese adagiata sulla costa tirrenica e meta ambita per chi ama destreggiarsi tra sole e mare. Con l'ordinanza n. 793, emanata lo scorso 9 luglio dal sindaco Giacomo Perrotta, il Comune di Scalea ha sancito che "a tutela del decoro urbano e della decenza tipici del normale vivere civile è vietato circolare ovvero sostare a torso nudo e/o in costume da bagno in tutte le aree e le vie pubbliche del centro abitato con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 settembre 2021".

Chi verrà ritrovato a gironzolare per le vie del centro cittadino abbigliato in stile "spiaggia" rischia dunque una sanzione amministrativa che va dai 50 a 125 euro. Le temperature afose e il fatto di trovarsi in una località vacanziera non saranno giustificazioni adatte per circolare a torso nudo in strada.

Girare a petto nudo in strada, cosa si rischia?

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La località calabrese è, tuttavia, l'ultima in linea temporale ad adottare ordinanze di tal fatta, in quanto negli ultimi anni sono stati molteplici i Comuni italiani a dotarsi di normative analoghe, giustificate dalla medesima necessità di tutelare il decoro urbano, in particolare nelle aree urbane o nei centri storici, nei negozi e nei ristoranti, invasi da persone "svestite".

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Se mancano specifiche ordinanze comunali, invece, girare a petto nudo non è ritenuto rappresentare di per sé un comportamento illecito, anche se questo non vale per ambo i sessi, poiché il seno femminile è considerato dalla giurisprudenza una "zona erogena" (cfr., ex multis, Cass. n. 10248/2014, App. Palermo n. 2605/2015).

In pratica, a differenza degli uomini, le donne che si ritrovino a girare a petto nudo rischiano di incorrere nell'illecito (ormai depenalizzato, dunque amministrativo) di "Atti contrari alla pubblica decenza" di cui all'art. 726 del codice penale, che punisce con una multa da 5.000 a 10.000 euro "chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza".

In spiaggia, invece, la conclusione è diversa poiché in tali luoghi il topless è stato "sdoganato" già a partire dalla fine degli anni '70 ad opera di diverse pronunce anche della Suprema Corte, tra cui si registra anche la più recente sentenza n. 3557/2000 con cui la Cassazione ha ritenuto l'esibizione su spiaggia del seno nudo femminile un comportamento non lesivo e "comunemente accettato ed entrato nel costume sociale". Diverso il caso, stavolta per ambo i sessi, della nudità integrale che viene ritenuta "indecente" (ex art. 726 cit.) salvo sia attuata in luoghi dove il naturismo è consentito, quali le spiagge riservate ai nudisti.

Attenzione a guidare scalzi o con le infradito

Altro atteggiamento tipico del periodo estivo è quello di mettersi alla guida dei propri veicoli in ciabatte, zoccoli o infradito, o addirittura scalzi. Nonostante il Codice della Strada non preveda un divieto esplicito o una sanzione per chi viene ritrovato al volante senza calzature adeguate, ciò non vuol dire che tale comportamento non sia comunque rischioso.
Va da sé che il piede, nudo oppure con calzature aperte (quali ciabatte, zoccoli e infradito), potrebbe non comandare i pedali della vettura allo stesso modo, stante il rischio di poca aderenza anche a causa di suole sottili, con la conseguenza di mettere a rischio la padronanza del conducente alla guida. Ancora più pericoloso se si pensa al piede umido o sporco di sabbia di chi sta rientrando dal mare.
I rischi per assume tali comportamenti divengono concreti qualora si verifichi un incidente e dal verbale redatto da Polizia e Carabinieri emerga che il guidatore si trovava a piedi nudi o con calzature poco consone, in quanto la compagnia assicurativa costretta a pagare i danni potrebbe rivalersi contro di lui e dunque non farsi carico (in tutto o in parte) del risarcimento.
Il Codice della Strada, agli artt. 140 e 141, infatti, impone agli utenti della strada di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale" e di mantenere sempre "il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".
Anche la Polizia di Stato suggerisce di comportarsi con buonsenso, dovendo "il conducente autodisciplinarsi nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un'efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione)".

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