Data: 20/07/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Trasporto merci: cosa fare se il pacco arriva danneggiato?

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Negli anni il ricorso alle spedizioni è aumentato considerevolmente, complice la capillare diffusione dello shopping online, degli e-commerce e dei marketplace dove i privati sono spesso coinvolti in prima persona nel vendere e comprare anche da altri privati.

In generale, oltre al rischio di non vedersi recapitata una spedizione, una tra le maggiori preoccupazioni quando si attende una consegna è quella di ritrovarsi un pacco danneggiato, con conseguenze anche per quanto riguarda l'integrità del contenuto.

Questo avviene nonostante oggigiorno ad occuparsi delle spedizioni siano professionisti specializzati (noti come corrieri, più correttamente vettori o spedizionieri) come dimostra un'inchiesta di Altroconsumo (svolta tra gennaio e febbraio 2019) sulla soddisfazione di 3.000 clienti sui corrieri nazionali: il 12% ha dichiarato di aver ricevuto un pacco danneggiato e, nel 10% dei casi, si trattava di un danno importante.

Pacco danneggiato: chi è responsabile?

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Alla figura dello spedizioniere si ricollega la normativa in tema di mandato come dimostra l'art. 1737 c.c. il quale descrive il contratto di spedizione, per l'appunto, come "un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie". Lo spedizioniere, dunque, agisce in nome proprio ma per conto del mandante.

Ed è per questo che, di norma, le richieste di risarcimento o i reclami per pacchi danneggiati vengono inoltrate da parte di coloro che hanno conferito l'incarico al corriere. Indispensabile, a tal fine, conservare copia della documentazione sottoscritta all'atto dell'affidamento dell'incarico, in cui sono contenuti gli obblighi a cui è tenuto lo spedizioniere dal momento della presa in consegna del pacco fino al suo arrivo a destinazione.

In caso di acquisti online, il rapporto commerciale intercorre con il venditore ed è dunque quest'ultimo che si occupa di stipulare con il corriere un contratto di spedizione. Di conseguenza, il venditore potrà chiedere il risarcimento in caso di pacco arrivato danneggiato, dovendo di questa eventualità poi sopportare le conseguenze nei rapporti con l'acquirente.

Infatti, a norma dell'art. 63 del Codice del Consumo, nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni grava su di lui e si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo entra materialmente il possesso dei beni.

Al contrario, il rischio si trasferisce al consumatore già al momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista (fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore).

In pratica, ricevuto il pacco, la responsabilità del danneggiamento passa al consumatore. In questo caso è però necessario fornire delle precisazioni, perché ovviamente questi non è sempre in grado di accorgersi immediatamente se la merce è integra o meno.

Pacco danneggiato: quali accorgimenti adottare?

Se il pacco riporti evidenti e visibili anomalie o danneggiamenti (ad es. scatola distrutta, presenza di nastro adesivo di diversi colori, imballaggio schiacciato, e così via), la più importante accortezza che il destinatario dovrà adottare è quella di accettare la spedizione "con riserva" di controllo, una possibilità che per molti è ancora poco nota.

Se questo non avviene e ci si limita a firmare e accettare la spedizione "così com'è", potrebbe ritenersi che il destinatario abbia valutato il pacco integro e conforme, rendendo così più difficile far gravare sul corriere eventuali responsabilità. La modalità di accettazione con riserva, invece, permette al destinatario di garantirsi una sorta di "autotutela" con possibilità di verificare in un secondo momento l'integrità del contenuto e renderà più facile anche al mittente, tra l'altro, rivalersi eventualmente sul corriere.

Sarebbe preferibile, qualora se ne abbia la possibilità (non essendo purtroppo sempre fattibile), controllare accuratamente il collo al momento della consegna e aprire il pacco in presenza dell'incaricato per verificare che il contenuto sia a posto e, in caso contrario, facendogli segnalare sulla bolla di consegna o sul su terminale eventuali anomalie riscontrate.

Altro consiglio per chi ha ricevuto la merce è quello di organizzarsi in modo da documentare con foto e video la fase di disimballaggio del pacco. In questo modo, se il contenuto del pacco si rivelasse danneggiato, si avrà a disposizione una prova atta ad avvalorare la responsabilità del vettore. In presenza di danni è comunque sempre opportuno contattare immediatamente il venditore per segnalargli le problematiche occorse durante il trasporto, così da trovare un accomodamento e consentirgli di muoversi tempestivamente per richiedere eventuali rimborsi.

Qualora l'imballo esterno del pacco sia integro, è comunque consentito al destinatario tutelarsi se vi sia siano problemi all'oggetto facendo valere il c.d. "danno occulto", quel danno che non si sarebbe potuto valutare se non dopo aver disimballato la merce (cfr. art. 1698 c.c.).
Infine, si rammenta che nei casi in cui il prodotto all'interno del pacco presenti problematiche non imputabili al trasporto, ma presenti già all'origine, l'acquirente potrà far valere la garanzia legale di conformità, prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss.) a tutela del consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all'uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.

Richiesta di risarcimento e rimborsi

In caso di spedizione danneggiata, il soggetto legittimato a farlo potrà effettuare un reclamo o richiedere un risarcimento al corriere procedendo, di norma, alla compilazione di appositi moduli messi a disposizione dallo stesso vettore e rinvenibili sul sito internet di quest'ultimo. Attenzione alle tempistiche in quanto, di norma, contestazioni relative ai danni devono essere effettuate entro entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del pacco oppure 8 giorni in caso di danno occulto.

All'interno della modulistica offerta dallo spedizioniere andranno indicati tutti i dati necessari, come l'anagrafica utente, i dati relativi alla spedizione (indirizzi di partenza e destinazione, numero della spedizione ecc.), la descrizione del contenuto del pacco danneggiato e del relativo valore, l'indicazione della problematica riscontrata. Di norma sarà anche possibile allegare documentazione aggiuntiva, ad esempio fotografie del pacco danneggiato.

Risarcimenti per pacco danneggiato

Per quanto riguarda gli importi dei rimborsi, la legge prescrive delle limitazioni. In dettaglio, quanto alle spedizioni nazionali, il risarcimento dovuto dal vettore per perdita o avaria delle cose trasportate non potrà essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata (cfr. art. 1696 c.c.

Per i trasporti internazionali, invece, si applica la Convenzione per il trasporto stradale di merci (art. 23, comma 3), che prevede che l'indennità non possa superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.

Quando si parla di unità di conto si fa riferimento al DTS (Diritto Speciale di Prelievo), unità di conto del Fondo Monetario Internazionale calcolata sulla base di un paniere composto dalle 4 monete più rappresentative (Euro, Dollaro Usa, Sterlina e Yen), il cui controvalore varia di anno in anno (es. nell'anno 2020 è stata pari a 1,2276 euro). Per le spedizioni internazionali trasportate via aerea, invece, si applica la Convenzione di Montreal e il DT6 è di 17 al Kg.

Sempre l'art. 1696 c.c. prevede che il vettore non possa avvalersi della limitazione della responsabilità sopra descritta qualora venga dimostrato che la predita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni. In tal caso il risarcimento verrà commisurato al valore reale del bene entro determinati valori massimi stabiliti dagli stessi vettori. Regole diverse valgono, infine, nel caso in cui il pacco sia stato "assicurato" dal mittente.

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