|
Data: 25/07/2021 06:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia![]()
Atto di nascita con due mamme: cosa dice la legge[Torna su]
In caso di nascita al di fuori dell’istituto del matrimonio, il rapporto di filiazione si instaura successivamente al riconoscimento del figlio da parte di uno o di entrambi i genitori, ex art. 250 c.c. Riconoscere il bambino della partner[Torna su] Una coppia di donne italiane, civilmente unite e residenti nel nostro Paese, si sono recate all’estero per ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, con utilizzo di liquido seminale di un donatore anonimo.Il bambino nasce in Italia e viene automaticamente riconosciuto dalla signora che lo ha partorito. La unita civilmente chiede, quindi, di poter riconoscere il bambino, tuttavia l'ufficiale di stato civile le nega l’autorizzazione. Successivamente le donne intentano ricorso al Tribunale civile che invece accoglie la domanda, che viene confermata anche dalla Corte D’appello adita. Infine, il Ministero dell’interno propone ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte D’Appello, sostenendo l’inammissibilità della formazione di un atto di nascita formato da due persone dello stesso sesso anche a fronte di fecondazione eterologa praticata all'estero. Cosa ha deciso la Cassazione?[Torna su] La Cassazione civile (cfr. sentenza n. 8029/2020) ha negato alla donna il riconoscimento della figlia della compagna alla quale era unita civilmente.
La sentenza de qua, infatti, ha sancito che: “il riconoscimento di un minore, concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcune legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 3, l. n. 40/04 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto”.
|
|