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Data: 27/07/2021 22:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Recupero crediti nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio[Torna su] È il caso di affermarlo che le colpe dei genitori non ricadranno più sui figli. Nel caso in cui l’Inps dovesse vantare dei crediti nei confronti dell’omicida del partner, deceduto a sua volta, non potrà eseguire il recupero nei confronti dei figli minorenni o non autosufficienti. Inps e casse di previdenza eliminano il recupero sui figli dei crediti per prestazioni (pensioni, indennità di malattia, prestazioni di invalidità, ecc.) vantati nei confronti dell'autore di delitto di omicidio contro il coniuge o il partner d'unione civile. A chiarirlo è la circolare n. 109/2021 (in allegato) dell’Inps chiarisce illustra le modalità di recupero dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile, contro la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva. Nello specifico vengono definite le modalità di esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero dell’indennità di malattia e l’esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni assistenziali erogate agli “invalidi civili”. Azione surrogatoria per il recupero di prestazioni pensionistiche[Torna su] L’intervento o l’azione in via diretta per il recupero, dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità o invalidità dell'assicurato. Dunque le Strutture territoriali dovranno presentare domanda indirizzata all’Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti del Ministero dell’Interno e, per conoscenza, alla Prefettura con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122, come comunicato dall’Ufficio del Commissario medesimo, che ha rappresentato che le disposizioni in parola non hanno previsto l’adozione di atti attuativi di normazione secondaria né sono state diramate direttive in merito. Le Strutture territoriali sospenderanno nei confronti dei predetti figli minori, oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, la trattazione in sede amministrativa delle eventuali pratiche di surroga interessate dalla normativa in argomento, avendo invece cura di presentare la sopra richiamata domanda e di adottare periodicamente atti interruttivi della prescrizione rivolti al Fondo citato. Azione surrogatoria per il recupero dell’indennità di malattia[Torna su] L’esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero dell’indennità di malattia erogata a seguito di sinistri derivanti da responsabilità di terzi trova fondamento nell’articolo 1916 c.c., che prevede al comma 1 che: “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”. La norma trova applicazione anche con riferimento alle indennità erogate dagli enti che gestiscono le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, comma 3, c.c.) compresa l’indennità di malattia erogata dall’Inps. Nei casi di dolo, l’azione surrogatoria è esercitabile anche se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente conviventi o da domestici. Per il recupero delle prestazioni erogate a soggetti diversi dalla vittima dell’omicidio, nel caso di decesso dell’autore del delitto, le Strutture territoriali dell’Istituto rivolgeranno la richiesta di risarcimento delle somme erogate a titolo di indennità di malattia al citato Fondo, gestito dal Comitato istituito presso il Ministero dell’Interno. Azione surrogatoria recupero prestazioni assistenziali “invalidi civili”[Torna su] Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione. Le Strutture territoriali, dunque, faranno richiesta di recupero prestazioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, gestito dal Comitato istituito presso il Ministero dell’Interno.
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