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Data: 17/08/2021 06:00:00 - Autore: Luca Gentile
Riconosciuto il danno da matrimonio rovinato[Torna su] Con sentenza n. 5069 del luglio 2021 (sotto allegata), il giudice di pace di Milano ha accolto la domanda degli attori di risarcimento del "danno da matrimonio rovinato“, a causa di ingiustificata ed imprevista assenza della band musicale al fatidico sì, con grave stupore e disagio degli sposi.
Particolarmente interessanti la qualificazione del danno non patrimoniale alla luce dell’art. 2 della Costituzione, nonché l’aspetto della quantificazione del quantum debeatur, che - alla luce delle circostanze del caso ed in ossequio alle richieste degli attori - viene parametrato dal giudicante in “circa dieci volte il corrispettivo pattuito” per il contratto oggetto di grave inadempimento. Inadempimento contrattuale[Torna su] Nella vicenda, gli sposi avevano convenuto in giudizio l'impresa che doveva fornire il servizio musicale al loro matrimonio in Tropea per sentirla condannare al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. Il giudice ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento. Considerato provato il contratto e a carico del debitore la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, il gdp meneghino ha affermato che tale prova non è stata fornita. La ragione dedotta a giustificazione dell’inadempimento consistente in un presunto incidente stradale nel quale sarebbero stati coinvolti i musicisti, sostiene infatti il giudice, "appare oltre che sfornita di certa prova, anche non - idonea ad - integrare circostanza eccezionale, inevitabile, imprevedibile e soprattutto insuperabile nel caso di un’organizzazione come quella pubblicizzata dal convenuto e finalizzata a fornire il servizio tramite più strumentisti tra loro fungibili a discrezione del fornitore". Danno da matrimonio rovinato quale danno non patrimoniale[Torna su]
Per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale patito e subito nella forma del cd "danno da matrimonio rovinato" esso consiste nei danni cagionati dal grave inadempimento contrattuale dell’impresa che ha offerto la prestazione, nelle forme del danno morale, esistenziale, all’immagine e alla reputazione, per il giorno del matrimonio che dovrebbe essere uno dei giorni più belli della vita, si legge nella sentenza. Per cui, gli sposi, ritiene il Gdp, possono possano "chiedere ed ottenere l’integrale ristoro per tale danno non patrimoniale soprattutto alla luce dell’importanza sociale riconosciuta alla cerimonia e all’interesse non patrimoniale sotteso al contratto di conferimento del servizio musicale per tale evento, diretto al soddisfacimento di diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 della Costituzione". Pare infatti del tutto evidente che la lesione dell’interesse sotteso al contratto e relativo alla riuscita di una cerimonia che rappresenta un unicum nella vita di una coppia, "comporti uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo a causa di un servizio matrimoniale non effettuato in un giorno unico ed irripetibile come quello delle nozze". La quantificazione del danno[Torna su]
Per quanto riguarda la quantificazione del danno si dovrà tenere conto del fatto che il turbamento patito non può che condizionare negativamente il ricordo di un giorno unico e non ripetibile. Per cui la quantificazione non potrà che avvenire con valutazione equitativa e nel caso di specie, quantificata in una somma pari a circa dieci volte il corrispettivo pattuito!
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