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Data: 13/09/2021 06:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia
Lo stalking giudiziario[Torna su]
Lo stalking giudiziario, è una forma di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., le cui azioni moleste consistono in reiterate pretese risarcitorie in sede civile, amministrativa ed anche in denunce-querele del tutto infondate. Tali azioni giudiziarie, infatti, sono volte unicamente a creare nella vittima uno stato di ansia e paura, e costringono la stessa a sostenere tutte le spese del giudizio per far valere le proprie ragioni. A ben vedere, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3831/2017, ha implicitamente riconosciuto la configurabilità del reato di atti persecutori, perpetrati attraverso “un utilizzo degenerato dello strumento giudiziario a fini vessatori”. Il delitto di atti persecutori “giudiziari”, viene integrato da una pluralità di condotte e pretese fatte valere in giudizio devono essere palesemente infondate e strumentali. Il punto di vista civilistico: la lite temeraria[Torna su]
Il reato di stalking giudiziario affermato negli ultimi tempi dalla dottrina e dalla giurisprudenza svolge in ambito penale la funzione deterrente della c.d. lite temeraria in ambito civile di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c. L’articolo in questione, non ha trovato larga applicazione e, solo recentemente i Tribunali sembrano recepire l’importanza di tale istituto. Difatti le pronunce della Corte di Cassazione, ormai affermano a chiare lettere che “l'art. 96, comma 3, c.p.c., introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo, e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, conseguentemente perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia, e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi mediante lo scoraggiare cause pretestuose” (ex multis, Cass. SU, 4853/2021). Il punto di vista penalistico[Torna su]
Dal punto di vista penalistico, per integrare il reato di stalking giudiziario, le condotte devono ripetersi nel tempo e costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita. Come sopra specificato, infatti, le denunce querele reiterate, devono essere volte unicamente a vessare il soggetto destinatario delle stesse. Diversamente, l’infondatezza della singola accusa riguardante il fatto materiale potrebbe configurare anche il reato di calunnia ex art. 368 c.p. (cfr. Cass. n. 11429/2020). In conclusione, lo stalking giudiziario, inizia ad essere rilevante per il nostro ordinamento, svolgendo cosi la duplice funzione di tutelare la vittima delle condotte criminose e di non sovraccaricare i tribunali con cause infondate. Vai agli articoli e sentenze sullo stalking |
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