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Data: 30/07/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Sostituzione pena detentiva con pecuniaria[Torna su]
Non basta affermare che l'imputato versa in condizioni economiche incompatibili con la pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva per accogliere il ricorso, anche perché le condizioni economiche non rientrano tra i criteri previsti dall'art. 133 c.p e di cui il giudice deve tenere conto nell'esercitare il suo potere discrezionale. Va quindi rigettato il ricorso dell'imputato che si oppone alla sostituzione del carcere con la pena pecuniaria di € 30.000 di multa. Questa la decisione contenuta nella sentenza n. 27889/2021 della Corte di Cassazione (sotto allegata). La vicenda processualeIn riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello sostituisce la pena del carcere di 4 mesi con la pena pecuniaria di 30.000 euro di multa per il reato di cui agli articoli 81 e 483 c.p, ossia per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in concorso formale, reato continuato. Carcere con multa: il giudice deve valutare condizioni economiche?[Torna su]
L'imputato ricorre in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché la Corte di appello ha sostituito la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria senza considerare le sue condizioni economiche. La misura sanzionatoria scelta dal giudice risulta infatti per lui particolarmente gravosa rispetto ad esempio alla semidetenzione o alla semilibertà. Non rilevano condizioni economiche: l'art 133 c.p. non le contempla[Torna su]
La Corte di Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile perché per la giurisprudenza dominante della stessa “la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forma dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostituiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.” Vero che il giudice nell'effettuare la sostituzione delle pene detentive deve tenere conto, ai sensi dell'art. 133 c.p, anche delle condizioni di vita e sociali del singolo e della famiglia, tra queste però non sono contemplate anche quelle economiche. Nel caso in esame l'unico profilo evidenziato dal ricorrente nel ricorso è rappresentato dalla sua condizione economica complessiva (incompatibile quindi con l'applicazione della pena pecuniaria sostituiva alla detenzione), tra l'altro rappresentato in modo assertivo, generico e puramente fattuale e quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Leggi anche: - Pene sostitutive e misure alternative alla detenzione - Divorzio: carcere per il disoccupato che non versa l'assegno alla ex |
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