|
Data: 29/07/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Il diritto al nome e al cognome[Torna su]
Il nostro codice civile, all'art. 6 del libro I, dedicato alle persone e alla famiglia, contempla il diritto al nome. Per la legge infatti ogni individuo ha diritto al nome che per legge le viene attribuito. Quando per legge si parla di nome, si fa riferimento sia al prenome che al cognome. Una volta che il nome e il cognome sono attribuiti però è possibile cambiarli, fare aggiunte o rettifiche purché nei modi e con le formalità previste dalla legge. Vediamo quindi qual è la legge di riferimento per procedere al cambiamento del nome o del cognome e cosa si deve fare dal punto di vista pratico. Modificazione del nome e del cognome: disciplina[Torna su]
La disciplina di riferimento per chi desidera cambiare nome e cognome è il DPR n. 396/2000 contenente il “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” come modificato in particolare dal DPR n. 54/2012. La parte del DPR n. 396/2000 che si occupa del cambiamento del nome e del cognome è il titolo X intitolato proprio “Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome”. Le norme di riferimento sono gli articoli da 84 al 94, anche se gli artt. 84, 85, 86, 87, 88 sono stati abrogati dal suddetto DPR n. 54/2012. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge per chi desidera cambiare il proprio nome e cognome. Cosa fare per cambiare il nome o il cognome[Torna su]
Chi vuole cambiare il proprio nome (o aggiungerne un altro al primo) o modificare il cognome (perché ridicolo, vergognoso o perché rivela l'origine naturale) o aggiungerne un altro al primo deve presentare apposita domanda al Prefetto della provincia in cui risiede o di quella in cui ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è conservato l'atto di nascita a cui la richiesta fa riferimento. Cosa indicare nella domandaChi intende presentare domanda al Prefetto per cambiare il nome o il cognome deve indicare:
Limiti alle modifiche o attribuzione di cognomi nuovi[Torna su]
Chi vuole cambiare cognome deve però rispettare determinati limiti fissati dalla legge. Non è possibile infatti fare domanda per l'attribuzione di cognomi d'importanza storica o tali da indurre in errore per quanto riguarda l'appartenenza a una certa famiglia illustre o nota nel luogo in cui il richiedente risiede o in quello in cui si trova il suo atto di nascita. Procedura di modifica del nome o del cognome[Torna su]
La domanda che viene inoltrata è sottoposta a un attento esame e prima dell'accoglimento o del rigetto il Prefetto, assunte le dovute informazioni sulla domanda, se pensa che comunque è meritevole di accoglimento, autorizza il richiedente, con decreto, a fare affiggere all'albo pretorio del suo comune di nascita e di residenza un avviso in cui deve essere contenuto il riassunto della domanda. L'affissione ha una durata di 30 giorni e deve “risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.” Il Prefetto nel decreto può anche disporre che il richiedente notifichi il riassunto della sua domanda a determinate persone. L'affissione e la notificazione sono fondamentali infatti per consentire a chiunque ne abbia interesse, di opporsi alla domanda di mutamento del nome o del cognome, con atto da notificare al notaio entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata eseguita l'ultima affissione o l'ultima notificazione. Una volta infatti decorso il termine di 30 giorni previsto per fare opposizione il richiedente deve produrre al Prefetto la documentazione che attesta l'avvenuta e regolare affissione e l'esecuzione delle notifiche, se prescritte. A questo punto il Prefetto, una volta effettuato il controllo sulla regolarità dell'affissione e delle notificazioni, decide con decreto sulla domanda. Attenzione, se il Prefetto accoglie la domanda, nonostante le opposizioni, il decreto con cui si autorizza il mutamento del nome o del cognome deve essere notificato agli opponenti. Annotazione del decreto di autorizzazione[Torna su]
La fase finale della procedura prevede che il decreto con cui il Prefetto autorizza il cambiamento del nome o del cognome debba essere annotato, su richiesta degli interessati sui seguenti documenti:
Se la nascita o il matrimonio sono avvenuti in un altro Comune, l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del richiedente deve avvisare prontamente della modifica o del cambiamento del nome o del cognome il collega del Comune in cui è stata registrata la nascita o il matrimonio affinché provveda alle dovute annotazioni. Cosa fare se il Prefetto rigetta la domanda[Torna su]
Nel caso il cui il Prefetto decida di rigettare la domanda di mutamento del nome o del cognome, il richiedente, assistito da un legale, può ricorrere al Tar della Regione o al Consiglio di Stato. Nella prima fase della procedura davanti al Prefetto, infatti, come abbiamo avuto modo di vedere, non è necessaria l'assistenza di un legale. In questa fase eventuale di ricorso invece, è necessario rivolgersi a un avvocato. Quanto costa cambiare il nome o il cognome[Torna su]
L'unico costo da sostenere se si decide di cambiare nome o cognome è quello della marca da bollo da 16 euro da apporre al modulo della domanda da inoltrare al Prefetto. L'art. 94 del DPR n. 396/2000 prevede però che “In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.” |
|