Data: 31/07/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Notifica irrituale della cartella di pagamento

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Irrituale la notifica della cartella di pagamento se, dalla relata di notifica, risulta che la stessa è stata materialmente depositata presso la Casa Comunale a cura del messo notificatore, per temporanea assenza della destinataria, ma trattasi di un soggetto diverso dal messo notificatore che ha tentato la notifica al contribuente occupandosi di spedire la "raccomandata informativa" (CAD).

Tra l'altro, è sempre necessaria la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa al contribuente, cosa che non avviene qualora risulti completamente in bianco il frontespizio della ricevuta nel riquadro relativo al mancato recapito. I vizi che conducono all'annullamento della cartella di pagamento travolgono, inoltre, il preavviso di fermo amministrativo collegato alla stessa.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Roma nella sentenza 12374/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione avanzata dalla proprietaria di un'autovettura contro il provvedimento di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo relativo, tra l'altro, a una cartella di pagamento.

In prima battuta il magistrato capitolino sottolinea l'ammissibilità dell'opposizione proposta richiamando l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 11087/2010) e ritenendo sussistente la competenza in materia del Giudice di Pace.

Notifica cartella e deposito al Comune: se i messi notificatori non coincidono

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Nel merito, il ricorso viene ritenuto fondato. Dalla produzione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è emersa l'irritualità della notifica di una cartella di pagamento è irrituale. Dalla relata di notifica, infatti, risulta che la suddetta cartella è stata depositata presso la Casa Comunale a cura del messo notificatore per temporanea assenza della destinataria.

Tuttavia, in atti vi sono due avvisi di deposito non solo riportanti date diverse, ma ognuno sottoscritto da un diverso messo notificatore. Pertanto, rileva il giudice onorario, non vi è coincidenza tra il messo notificatore che ha effettuato la notifica della cartella in esame e quello che ha depositato presso la Casa Comunale.

Ciò rappresenta un'anomalia stante la previsione di cui all'art. 45 della L. 112/1999: tale norma prevede testualmente che "il concessionario per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere può nominare uno o più messi notificatori", soggiungendo inoltre che "il messo notificatore esercita le sue funzioni dei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare sostituire".

Va provata la ricezione della cartella di pagamento

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In aggiunta, il giudice capitolino ribadisce il principio della prova dell'effettiva ricezione della "raccomandata informativa". Come evidenzia la sentenza, emerge che l'ultimo avviso della spedizione sia stato inviato alla ricorrente, ma non vi è prova della ricezione.

In giudizio, infatti, è stata prodotta una ricevuta il cui frontespizio, nel riquadro relativo al mancato recapito, risulta completamente in bianco, senza data e firma. Di conseguenza si ritiene che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non abbia provato la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato.

Pertanto, l'AdeR non ha dimostrato il regolare espletamento dell'attività inerente al fermo amministrativo, con la conseguenza che, per effetto della mancata notifica della cartella di pagamento, la procedura risulta non valida sotto il profilo formale e sostanziale.

L'annullamento della cartella di pagamento relativa al preavviso di fermo impugnato, ha come conseguenza altresì l'integrale annullamento dello stesso preavviso di fermo, il quale costituisce un atto unico dell'esattore che lo esegue ai sensi della nota dell'Agenzia delle Entrate n.57413 del 09.04.2003, la quale prevede, in caso di mancato pagamento, l'iscrizione del provvedimento di fermo dei beni iscritti nei pubblici registri del debitore.

Si ringrazia l'Avv. Gian Luca Proietti Toppi per l'invio del provvedimento


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