Data: 19/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Stabilità anche educativa per i figli dopo la separazione dei genitori

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Quando due genitori separati sono in conflitto sull'educazione da impartire ai figli, soprattutto alla luce del bisogno di stabilità che questi manifestano dopo la rottura del nucleo familiare, deve essere garantita ai minori continuità anche educativa, al fine di perseguire l'interesse primario del loro benessere fisico e psichico. Questo in breve quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 21553/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale dichiara la separazione dei coniugi e dispone l'affidamento condiviso dei minori. Nel corso dell'anno della separazione però insorgono tra i coniugi dei conflitti sul proseguimento del percorso educativo dei figli. La madre esprime il desiderio di far proseguire loro gli studi in una scuola religiosa cristiana privata, mentre il padre preferirebbe dare ai figli un'educazione laica, con conseguente iscrizione a una scuola pubblica.

Il contrasto però non si compone e il padre ricorre ex art. 709 c.p.c chiedendo l'autorizzazione a iscrivere i figli presso la scuola pubblica. La moglie nel costituirsi in giudizio e nel resistere al ricorso chiede di poter iscrivere i figli a un corso di ginnastica e a una scuola di calcio.

Il Tribunale rigetta il ricorso del padre e dichiara inammissibili le domande avanzate dalla madre, ma per garantire stabilità ai bambini ritiene che la madre possa procedere all'iscrizione dei figli, senza tenere conto dell'opposizione paterna e del rifiuto di partecipare alle spese.

L'uomo a questo punto propone reclamo alla Corte di Appello che però lo respinge, ponendo a suo carico le spese. Per la Corte di Appello "È certamente rispondente al preminente interesse dei minori quello di rimanere nell'istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro – quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici, scuola d'infanzia per uno e scuola primaria per l'altro, la stabilità e la continuità scolastica, delle quali essi hanno verosimilmente bisogno, tenendo conto anche dei cambiamenti derivati dalla recente separazione dei genitori." La Corte evidenzia inoltre che il padre non si era mai opposto prima all'iscrizione nella scuola privata religiosa e che non è opportuno cambiare scuola a tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, senza considerare che la madre si è dichiarata disponibile a sostenerne le spese relative.

Scuola religiosa viola il divieto d'indottrinamento

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Il padre però nel ricorrere in Cassazione solleva le seguenti doglianze.

  • Prima di tutto ritiene che il provvedimento della Corte d'Appello violi il divieto d'indottrinamento religioso.
  • Con il secondo lamenta invece la violazione dell'art. 91 c.p.c, che regolamenta la condanna alle spese.

Scuola religiosa da preferire se garantisce ai minori continuità educativa

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La Cassazione evidenzia come nel caso di specie si controverte sulla scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico di due figli in relazione ai quali entrambi i genitori separati esercitano la responsabilità genitoriale.

Questione insorta nello specifico dopo la separazione, ragione per la quale la norma di riferimento è l'art. 337 ter c.c, che rimette al giudice la decisione relativa a questioni di particolare importanza quando, anche in materia d'istruzione ed educazione, insorge un conflitto tra i genitori.

Per la Cassazione il padre, nel muovere le censure alla decisione della Corte di Appello, ha ragione nel ritenere non rilevante il fatto che la madre si sia sobbarcata l'onere di provvedere da sola alle spese della scuola privata, così come non rileva il fatto che, prima della separazione, lo stesso abbia avallato l'iscrizione dei minori presso la scuola religiosa indicata dalla moglie. Contestazione che ha un senso, in effetti, anche per la Cassazione, solo quando appare chiaro che il mutamento di decisione è solo frutto di un capriccio.

Trascurando questi rilievi, che alla fine assumono un ruolo marginale, per la Cassazione è centrale ai fini della decisione accertare il senso d'instabilità e di disorientamento che la separazione dei genitori ha ingenerato nei due bambini, così da ritenere prioritaria, nel loro interesse, la necessità di non creare "fratture e discontinuità ulteriori", che si realizzerebbero inevitabilmente con l'iscrizione dei bambini in una nuova scuola. Non risultano condivisibili, per la Cassazione, le contestazioni del padre contro le suddette conclusioni della Corte di Appello, che si fondano sulla volontà d'impartire ai propri figli un'educazione laica e pluralista e sul rilievo che la separazione non è poi così recente, ma risalente ormai ai due anni precedenti rispetto alla pronuncia impugnata.

Per gli Ermellini, come da anni afferma la giurisprudenza di legittimità prevalente, occorre tenere conto, in materia di scelte che riguardano i figli, del loro primario interesse a una crescita sana ed equilibrata.

La Corte di Appello nel caso di specie si è attenuta ai principi suddetti, dimostrando di non prediligere la scuola religiosa a priori, ma di dare importanza ai bisogni di stabilità educativa e ambientale dei minori. La Cassazione non può in ogni caso sindacare la decisione sulla negatività dell'impatto, rilevato dal giudice dell'impugnazione, che avrebbe sui minori, seppur in modo potenziale, un repentino cambiamento di scuola sempre all'interno di un periodo contrassegnato dalla separazione dei genitori e dalla rottura del nucleo familiare.

In ogni caso l'educazione dei figli è un questione in divenire e i bambini nella vicenda de quo sono solo all'inizio del loro percorso educativo e comunque la decisione della Corte di Appello si limita al percorso scolastico già intrapreso. Da respingere anche il motivo sulle spese perché stabilite in ragione dell'infondatezza delle richieste avanzate.


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