Data: 09/08/2021 11:00:00 - Autore: Ciro Coticelli

La procedura di mediazione delegata dal giudice

[Torna su]

La recente ordinanza depositata 19.5.2021 del Giudice di Pace di Gragnano, dott.ssa Di Somma, ha fornito un ulteriore tassello in ordine alla discussa natura del termine per l'instaurazione della procedura di mediazione delegata dal giudice, ponendosi nel solco della più recente giurisprudenza di merito, che tende a riconoscerne la natura ordinatoria.

La sentenza della Corte d'appello di Milano

Tra le pronunce che più autorevolmente hanno argomentato in tal senso vi è certamente la sentenza n. 4037/2019 della Corte di Appello di Milano che, dopo aver richiamato l'art. 5 del d. lgs 28/10 (1) ha così argomentato "Il tenore letterale della disposizione in esame, alla luce del tenore letterale della norma e di un'interpretazione costituzionalmente orientata, impone di riferire la sanzione della improcedibilità ai soli casi in cui il procedimento di mediazione sia integralmente pretermesso, vale a dire quando non si sia costituito nessun tipo di rapporto finalizzato alla conciliazione. D'altro canto appare difficilmente armonizzabile con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, pure imposti dall'art. 3 della Costituzione, la pretesa di predicare una sanzione tanto grave come l'improcedibilità dell'azione in reazione ad inottemperanze meramente formali, come, appunto, la lacunosa configurazione dell'istanza di mediazione. D'altro canto osserva il Collegio che la disciplina legislativa della c.d. mediazione delegata riconnette testualmente la procedibilità del giudizio ordinario all'"esperimento" – vale a dire allo svolgimento - della mediazione, senza nessun riferimento invece alla tempestività del suo avvio. Ne consegue che – a giudizio di questa Corte -, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine in questione, deve darsi prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento. Tale interpretazione è avallata anche dall'art. 3 del Dlgs n. 28/2010 che proclama "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità" chiaramente perseguendo un obiettivo di funzionalità sostanziale. Lo scopo sicuramente deflattivo perseguito dal legislatore impone l'onere alle parti di procedere all'esperimento della mediazione, ma appare ben più coerente con le evidenziate finalità dell'istituto il salvataggio della mediazione "tardiva" piuttosto che la ripetizione delle precedenti attività processuali in un nuovo giudizio. Pertanto, la mediazione tardivamente attivata ma conclusa prima della celebrazione dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 5 del citato decreto va ritenuta perfettamente valida e inidonea a giustificare una pronunce di improcedibilità per ritardato esperimento della stessa. Ciò va detto anche in ragione del fatto che l'atto ha raggiunto il suo scopo, pur se la conciliazione non sia stata di fatto raggiunta. In conclusione solo il mancato esperimento della mediazione demandata dal giudice comporta immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria, l'improcedibilità della domanda. [..] La tesi qui propugnata rispecchia il principio affermato dalla Corte Costituzionale secondo il quale "un sistema di giustizia condizionata è ammissibile solo nel caso in cui l'eccezione al principio dell'accesso immediato alla giurisdizione si presenti come ragionevole e risponda ad un interesse generale, purché non vengano imposti oneri tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile far valere le proprie ragioni" .

La sentenza della Corte d'Appello di Firenze

Sulla stessa linea di pensiero la Corte di Appello di Firenze che con la sentenza n. 65/2020 la Corte di Appello Firenze ha affrontato funditus il problema, chiarendo che:
a) l'improcedibilità dell'azione non può essere dichiarata se non comminata dalla legge; le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica;
b) l'improcedibilità può essere comminata per il mancato esperimento del procedimento di mediazione non per la tardiva (presunta) instaurazione del giudizio: come si evince dal testo normativo, è l'esperimento del procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità dell'azione davanti al Giudice ordinario;
c) il termine di 15 giorni è ordinatorio e non perentorio perchè tale non è indicato dalla legge ex art. 152 II comma c.p.c., né la perentorietà è desumibile dallo scopo o dalla funzione esercitata dal termine, proprio perchè quello che rileva non è la instaurazione, ma lo svolgimento del procedimento di mediazione;
d) la sanzione della improcedibilità non può essere pronunciata, in ogni caso, laddove la mediazione, sia pure iniziata con 15 gg. di ritardo, è iniziata e si è conclusa – raggiungendo così il suo scopo - e il mancato rispetto del termine non ha inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione;
e) diversamente opinando si violerebbero i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea (ex multis CGUE, sez. I 14.6.2017, n.75/16) in termini di accesso al giudizio e principi del giusto processo, obbligando la parte ad una defatigante riproposizione del giudizio, con aggravio del sistema giustizia.

La sentenza del giudice onorario di Gragnano

[Torna su]
La sentenza del Giudice onorario di Gragnano, come detto, si pone sulla scia delle sentenze appena citate (2).
Si riportano i passi più pregnanti dell'ordinanza:
- "il termine assegnato dal giudice corrisponda a quello di quindici giorni indicato dalla legge nell' art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 senza alcuna indicazione del carattere perentorio del medesimo. Ed infatti, il termine di quindici giorni non appare corrispondere a un termine processuale cui applicare il disposto di cui all'art. 154 c.p.c... Difatti il procedimento di mediazione costituisce una parentesi ( giustappunto un'alternativa) del procedimento ordinario , e non può ritenersi come un'appendice di quest'ultimo, certamente sottoposto a più rigorose regole endoprocessuali";
- "l' esperimento del tentativo di mediazione vale come condizione di . procedibilità dell'azione, la quale a sua volta non è sottoposta ad alcun termine se non a quello ordinario previsto eventualmente dalla legge. Pertanto sarebbe del tutto incoerente ritenere che un termine riferito al particolare e alternativo procedimento di mediazione possa incidere così pesantemente sui diritti processuali delle parti. Un'interpretazione di diverso senso, difatti, aprirebbe un vulnus nella stessa legge di mediazione di derivazione comunitaria che, se nella versione nazionale scelta dal legislatore interno ha previsto come obbligatorio il tentativo di mediazione nella fase preliminare di alcuni contenziosi civili, come imprescindibile condizione di procedibilità, rimane pur sempre una disciplina orientata a incentivare soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza eccessiva compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia , di matrice costituzionale e convenzionale (v. art. 24 Cost. e art. 6 Convenzione del diritti dell'Uomo)".

Modalità di convocazione della parte chiamata in mediazione

[Torna su]
L'ordinanza affronta, altresì, il tema della modalità di convocazione della parte chiamata in mediazione.
Cosa succede nel caso in cui la parte istante indica correttamente il convenuto, ma il centro di mediazione invia l'invito a mediazione solo al procuratore costituito?

Ebbene con la pronuncia in commento pur ribadendo che "il D.lgs. 28/2010, invero, non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte", accertata la corretta indicazione della parte nel modulo di richiesta di avvio della procedura, ha concesso termine di 15 giorni per la rinnovazione della procedura "considerato che il mediatore non ha adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, e la rilevata irregolarità non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto il mediatore verificare l'individuazione delle parti e del loro domicilio".


Note

(1) "[..]anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"
(2) cfr, conformi, anche Tribunale di Roma, 13 febbraio 2019, n. 3360; Corte d' Appello di Milano sentenza n. 2515/17; Tribunale di Roma, 14 luglio 2016, n. 14185; Tribunale di Milano 27 settembre 2016; Trib. Pavia, 14.10.2015; Tribunale, Vasto, ordinanza 27/09/2017


Tutte le notizie