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Data: 09/08/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Farmaci salvavita: cosa sono[Torna su]
I farmaci salvavita sono individuati dall'Agenzia del farmaco, che il 17 febbraio 2021 ha aggiornato anche la lista dei farmaci di fascia A, definiti appunto "salvavita". Le tabelle, contenenti l'elenco dei farmaci, vengono redatte in base a due criteri di classificazione: per nome commerciale e per principio attivo (sotto allegate). Sono definiti farmaci salvavita perché si tratta di preparati che il nostro Servizio sanitario nazionale considera fondamentali per il trattamento di determinate patologie gravi e croniche. Disciplina dei farmaci salvavita[Torna su]
La classificazione dei farmaci salvavita trova la sua fonte nel comma 10 dell'art. 8 della legge n. 537/1993, che ha disposto alcuni interventi correttivi in materia di finanza pubblica. In base al comma suddetto per la prima volta si è stabilito che da quel momento in poi si sarebbe proceduto alla riclassificazione dei farmaci in diverse classi, tra le quali compare la classe A) in cui sono compresi proprio i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche. Assistenza farmaceutica statale[Torna su]
La normativa di riferimento per l'erogazione dei farmaci di fascia A da parte dello Servizio Sanitario Nazionale è il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, che contiene la "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." L'art. 8 di detto decreto dispone infatti che: "Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe A) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali." Esenzione ticket[Torna su]
Dalla disciplina sopra analizzata emerge quindi che i farmaci salvavita sono erogati dal servizio sanitario nazionale, se a questo non provvedono le Regioni. L'esenzione dal ticket infatti è il primo diritto che viene riconosciuto a coloro che sono affetti da patologie croniche. Le malattie/condizioni che danno diritto all'esenzione sono infatti individuate in base ai criteri dettati dal dlgs. 124/98: gravità clinica, grado d'invalidità e onerosità della quota di partecipazione che deriva dal costo del trattamento. L'esenzione che può essere riconosciuta nei casi suddetti può essere:
Come risulta dal sito del Ministero della Salute infatti: "L'esenzione per malattia cronica non comporta benefici particolari per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per malattia cronica. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza." Come richiedere l'esenzionePer ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione è necessario rivolgersi alla ASL di residenza in base alla certificazione della malattia, che può essere rilasciata anche dalle aziende ospedaliere, dagli enti di ricerca, dagli istituti di ricovero ecclesiastici, dalla istituzione sanitarie pubbliche dei paesi UE e dalle commissioni mediche militari. In base alla certificazione della malattia, nel rispetto della tutela dei dati personali del richiedente, il soggetto abilitato tra quelli sopra individuati, rilascia un attestato di "esenzione"in cui viene riportata la definizione della malattia o condizione, il codice identificativo e le prestazioni di cui il soggetto può beneficiare in regime di esenzione. Esonero dalla reperibilità[Torna su]
La circolare INPS n. 95 del 07 giugno 2015 (sotto allegata) tratta invece il tema della "revisione di esenzione in precise fattispecie, dall'obbligo di reperibilità del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico, introdotta per i pubblici dipendenti con DPCM 18.12.2009 n. 206, (…) e traslata con modifiche anche nella disciplina riguardante i lavoratori subordinati del privato." Per l'esonero della reperibilità è necessario che il lavoratore sia affetto da una malattia o condizione grave, come specificata nella circolare, e che contestualmente e per tale ragione, sia necessario procedere alla somministrazione della terapia salvavita. Come precisa però il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016 (sotto allegato) all'art.1 comma 3 "Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l'invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento." Non deve cioè trattarsi si uno stato morboso bagatellare. Deve infatti trattarsi di: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione d'invalidità riconosciuta. Le prime devono inoltre "risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare." |
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