Data: 08/08/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Richiesta risarcitoria per caduta in un supermercato

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Per la Cassazione va rigettato il ricorso della proprietaria del supermercato che, soccombente in appello, non contesta nello specifico la ricostruzione dei fatti. Ciò che non viene contestato infatti per gli Ermellini risulta provato, perché la non contestazione equivale ad ammissione. Questo quanto sancito dall'ordinanza n. 22423/2021 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

Una donna ricorre ai sensi dell'art. 2051 c.c o in subordine ai sensi dell'art. 2049 c.c., perché mentre si trovava al supermercato a fare la spesa, cadeva nel reparto di frutta e verdura a causa di alcune foglie bagnate presenti sul pavimento, sulle quali scivolava riportando lesioni.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, la donna decideva così d'impugnare la sentenza in sede di appello. La Corte adita con sentenza non definitiva accertava la responsabilità dell'appellata e con sentenza definitiva la condannava a pagare alla donna Euro 30.556,39 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento del danno, a cui aggiungeva le spese del doppio grado di giudizio.

Errato ritenere provato un fatto non contestato

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Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione lamenta la violazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c che disciplina l'onere della prova, dell'art. 115 sulla disponibilità delle prove e l'art. 111 della Costituzione sul giusto processo, con conseguente vizio e/o difetto di motivazione delle due sentenze perché è stato ritenuto provato un fatto in difetto di contestazione specifica di parte convenuta.

Ciò che non è specificamente contestato è provato

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La Cassazione adita però rigetta il ricorso, perché la motivazione non è affatto, come sostenuto da parte ricorrente "illogica, incomprensibile e contraddittoria."
Ha errato parte ricorrente piuttosto nel non riportare nel ricorso gli atti in base ai quali la Corte di appello ha ritenuto integrata la non contestazione, con particolare riferimento all'atto di citazione per verificare i fatti allegati da parte avversa. Lo stesso ha errato nel non riportare poi i suoi atti per la parte che rileva in sede di legittimità, contrariamente a quanto fatto da controparte.
Non è stata contestata nello specifico neanche la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto non contestata da parte dell'appellata la ricostruzione del sinistro effettuata dal Tribunale e riportata in sentenza. Non sussiste infine la dedotta inversione dell'onere della prova.
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