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Data: 28/11/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
Riforma del processo civileLa Riforma del processo civile, affidata al Governo con legge delega (sotto allegata), è stata approvata il 25 novembre 2021. Ecco le principali novità della riforma (per approfondimenti vai allo speciale Riforma processo civile: tutte le novità). Il processo di cognizioneProcesso rapido, concentrato e semplice per una tutela effettiva e il rispetto della ragionevole durata del processo. Introduzione del giudizioAlla prima udienza si arriva con le "carte scoperte".
Trattazione e istruzioneLa prima udienza avrà un ruolo cruciale. L'attore è chiamato a replicare subito alle difese del convenuto, con domande ed eccezioni. Entrambe le parti potranno articolare i mezzi di prova. Le parti saranno tenute a comparire personalmente all'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione (articolo 185 c.p.c.). La mancata comparizione personale senza giustificati motivi sarà valutabile dal giudice (art.116, comma 2 c.p.c). Il giudice all'esito dell'udienza dovrà provvedere sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni. Per approfondimenti vai all'articolo Riforma processo civile: la prima udienza diventa decisiva Fase decisoriaFase decisoria rimodulata. In caso di discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore ai 30 giorni dall'udienza di discussione. Ove non proceda in tal senso dovrà fissare l'udienza di rimessione della causa, disponendo i seguenti termini perentori:
Il deposito della sentenza avverrà nel termine dei successivi 30 giorni (nei casi di composizione monocratica) o 60 giorni (nei casi di composizione collegiale). Modificato anche l'art. 185-bis c.p.c. per consentire al giudice di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione. Procedimento semplificato di cognizioneIl procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e s.s. c.p.c.) diventa "procedimento semplificato di cognizione" e verrà adottato in ogni procedimento (in particolare nei casi di composizione collegiale e fatta salva la possibilità che l'attore possa comunque ricorrere ad esso in caso di composizione monocratica) quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prove documentali e/o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa. Questo procedimento dovrà essere disciplinato con termini e tempi prevedibili e ridotti per difese e preclusioni, nel rispetto del contraddittorio e dovrà concludersi con sentenza. AppelloModificata la fase introduttiva dell'appello. Il ricorso andrà formulato in materia puntuale e rigorosa e le indicazioni previste a pena di inammissibilità andranno esposte in modo chiaro, sintetico e specifico. I termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. decorreranno dalla notifica della sentenza e l'impugnazione incidentale tardiva perderà efficacia anche qualora l'impugnazione principale sia dichiarata improcedibile. Ripristinata la figura del consigliere istruttore, che dovrà dichiarare la contumacia dell'appellato, riunire gli appelli contro la stessa sentenza, esperire il tentativo di conciliazione, ammettere i mezzi di prova, assumere i mezzi istruttori e cosi via. Ruolo fondamentale lo avrà anche nella fase decisoria. Procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e manifesta fondatezza o infondatezza e modifica della disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello. CassazioneIl ricorso dovrà contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi. Uniformati i riti camerali con la soppressione della sezione "filtro" (art. 376 c.p.c.) e del procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c. Introdotto poi un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Introdotto il c.d. "rinvio pregiudiziale" in Cassazione: i giudici di merito potranno sollecitare una decisione della Suprema Corte per definire questioni di diritto importanti, non ancora affrontate e che presentano gravi difficoltà interpretative, in presenza di determinati requisiti. Il giudizio di merito verrà sospeso in attesa della pronuncia della Cassazione. Processo civile telematicoQueste le attività che si potranno effettuare in modalità telematica.
Per approfondire leggi anche: Riforma giustizia civile: albo unico per CTU e più attenzione alla formazione Il processo del lavoroSi vuole unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono risolversi questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Avrà carattere prioritario la trattazione delle cause di licenziamento in cui verrà proposta domanda di reintegrazione del lavoratore. Ricorso 409 c.p.c per le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche quando cessa il rapporto associativo. Per impugnare i licenziamenti discriminatori si potrà ricorrere al rito lavoro a a quelli speciali, ma fatta una scelta non si potrà cambiare rito. Il processo di esecuzioneAmpia riforma per l'espropriazione immobiliare. Abrogate le disposizioni relative alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Per valere come titolo esecutivo, le sentenze, gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale dovranno essere formati in copia attestata conforme all'originale. Tribunale della famiglia e rito unicoNasce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui faranno parte soggetti altamente specializzati e che sarà composto da sezioni distrettuali (presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello) e sezioni circondariali (presso ogni sede di tribunale ordinario compresa nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale). Le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i minorenni verranno trasferire alle sezioni distrettuali. Alle sezioni circondariali invece quelle relative a stato e capacità delle persone (tranne cittadinanza, l'immigrazione e la protezione internazionale) i procedimenti del giudice tutelare, quelli per il risarcimento del danno endo-familiare, le unioni civili e le convivenze. Previsto il rito unificato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con alcune esclusioni. La competenza spetterà al tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all'istruzione, al giudice relatore. Il giudizio dovrà essere introdotto con ricorso. Misure di salvaguardia e protezione in caso di violenza domestica e di genere e tutele particolari per il minore in presenza di episodi di violenza, se si deve decidere sul suo affidamento. La c.d. sindrome d'alienazione parentale (PAS) esce dalle aule. Il CTU nominato dovrà infatti attenersi solo ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica. Per approfondimenti leggi anche Tribunale della famiglia: come funziona Mediazione, negoziazione assistita e arbitratoPer deflazionare il carico dei processi si favoriscono negoziazione assistita e arbitrato e si estende il ricorso obbligatorio preventivo alla mediazione in nuove materie. Riordino e semplificazione degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie e istruzione stragiudiziale nella negoziazione assistita con acquisizione della confessione stragiudiziale e delle dichiarazioni di terzi, se le parti lo consentono e se partecipano tutti gli avvocati che assitono le parti. In questo modo si anticipa l'istruzione probatoria, anche occorre ancora disciplinare in che modo queste prove potranno essere utilizzate in giudizio. Per approfondimenti leggi anche Riforma processo civile: le novità sulla mediazione e Negoziazione assistita estesa Più garanzie di indipendenza e imparzialità dell'arbitro, che potrà essere ricusato per gravi ragioni di convenienza e che sarà obbligato a rilasciare, se accetta la nomina, una dichiarazione da cui devono emergere le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle suddette garanzie. Se poi quando accetta non dichiara la presenza di eventuali motivi di ricusazione, allora l'accettazione sarà invalida. Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi in materia, si dovrà disciplinare l'efficacia esecutiva del decreto di condanna del presidente della corte d'appello, che dichiara l'efficacia del lodo straniero. Le norme dell'arbitrato societario, dopo l' abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia) saranno riodinate e inserite nel codice di procedura civile. |
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