Data: 28/11/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Riforma del processo civile

La Riforma del processo civile, affidata al Governo con legge delega (sotto allegata), è stata approvata il 25 novembre 2021.

Ecco le principali novità della riforma (per approfondimenti vai allo speciale Riforma processo civile: tutte le novità).

Il processo di cognizione

Processo rapido, concentrato e semplice per una tutela effettiva e il rispetto della ragionevole durata del processo.

Introduzione del giudizio

Alla prima udienza si arriva con le "carte scoperte".
  • Nell'atto di citazione l'attore dovrà indicare i fatti, gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda in modo chiaro e specifico,i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione, l'avvertimento sull'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, le eccezioni a avvertendo della possibilità di accedere al gratuito patrocinio.
  • Il convenuto dovrà indicare mezzi di prova e documenti nella comparsa di risposta, proponendo le sue difese e prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico.
  • L'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza, potrà proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se conseguenza delle difese del convenuto, precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, indicare nuovi mezzi di prova e produzioni documentali.
  • Entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto potrà modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
  • Entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti potranno replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria.

Trattazione e istruzione

La prima udienza avrà un ruolo cruciale. L'attore è chiamato a replicare subito alle difese del convenuto, con domande ed eccezioni. Entrambe le parti potranno articolare i mezzi di prova.
Le parti saranno tenute a comparire personalmente all'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione (articolo 185 c.p.c.). La mancata comparizione personale senza giustificati motivi sarà valutabile dal giudice (art.116, comma 2 c.p.c). Il giudice all'esito dell'udienza dovrà provvedere sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni.

Fase decisoria

Fase decisoria rimodulata. In caso di discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore ai 30 giorni dall'udienza di discussione.
Ove non proceda in tal senso dovrà fissare l'udienza di rimessione della causa, disponendo i seguenti termini perentori:
  • fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
  • fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti;
  • fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia espressa delle parti.
Il deposito della sentenza avverrà nel termine dei successivi 30 giorni (nei casi di composizione monocratica) o 60 giorni (nei casi di composizione collegiale). Modificato anche l'art. 185-bis c.p.c. per consentire al giudice di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione.

Procedimento semplificato di cognizione

Il procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e s.s. c.p.c.) diventa "procedimento semplificato di cognizione" e verrà adottato in ogni procedimento (in particolare nei casi di composizione collegiale e fatta salva la possibilità che l'attore possa comunque ricorrere ad esso in caso di composizione monocratica) quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prove documentali e/o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa.
Questo procedimento dovrà essere disciplinato con termini e tempi prevedibili e ridotti per difese e preclusioni, nel rispetto del contraddittorio e dovrà concludersi con sentenza.

Appello

Modificata la fase introduttiva dell'appello. Il ricorso andrà formulato in materia puntuale e rigorosa e le indicazioni previste a pena di inammissibilità andranno esposte in modo chiaro, sintetico e specifico.
I termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. decorreranno dalla notifica della sentenza e l'impugnazione incidentale tardiva perderà efficacia anche qualora l'impugnazione principale sia dichiarata improcedibile.
Ripristinata la figura del consigliere istruttore, che dovrà dichiarare la contumacia dell'appellato, riunire gli appelli contro la stessa sentenza, esperire il tentativo di conciliazione, ammettere i mezzi di prova, assumere i mezzi istruttori e cosi via. Ruolo fondamentale lo avrà anche nella fase decisoria.
Procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e manifesta fondatezza o infondatezza e modifica della disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

Cassazione

Il ricorso dovrà contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi.
Uniformati i riti camerali con la soppressione della sezione "filtro" (art. 376 c.p.c.) e del procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c. Introdotto poi un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Introdotto il c.d. "rinvio pregiudiziale" in Cassazione: i giudici di merito potranno sollecitare una decisione della Suprema Corte per definire questioni di diritto importanti, non ancora affrontate e che presentano gravi difficoltà interpretative, in presenza di determinati requisiti. Il giudizio di merito verrà sospeso in attesa della pronuncia della Cassazione.

Processo civile telematico

Queste le attività che si potranno effettuare in modalità telematica.
  • Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e degli atti di parte assistiti da un difensore avverrà solo in modalità telematiche o con altri mezzi tecnologici, anche diversi dalla pec.
  • Il giudice, fatta salva l'opposizione delle parti, potrà disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza.
  • La trattazione scritta (deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni entro il termine perentorio stabilito dal giudice) potrà sostituire, se le parti lo richiedono congiuntamente o non si oppongano, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, P.M. e ausiliari del giudice.
  • Da remoto anche il giuramento del CTU, con dichiarazione depositata telematicamente e l'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno, se la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio al destinatario della misura.

Il processo del lavoro

Si vuole unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono risolversi questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Avrà carattere prioritario la trattazione delle cause di licenziamento in cui verrà proposta domanda di reintegrazione del lavoratore. Ricorso 409 c.p.c per le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche quando cessa il rapporto associativo. Per impugnare i licenziamenti discriminatori si potrà ricorrere al rito lavoro a a quelli speciali, ma fatta una scelta non si potrà cambiare rito.

Il processo di esecuzione

Ampia riforma per l'espropriazione immobiliare. Abrogate le disposizioni relative alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Per valere come titolo esecutivo, le sentenze, gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale dovranno essere formati in copia attestata conforme all'originale.

Tribunale della famiglia e rito unico

Nasce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui faranno parte soggetti altamente specializzati e che sarà composto da sezioni distrettuali (presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello) e sezioni circondariali (presso ogni sede di tribunale ordinario compresa nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale).
Le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i minorenni verranno trasferire alle sezioni distrettuali. Alle sezioni circondariali invece quelle relative a stato e capacità delle persone (tranne cittadinanza, l'immigrazione e la protezione internazionale) i procedimenti del giudice tutelare, quelli per il risarcimento del danno endo-familiare, le unioni civili e le convivenze.

Previsto il rito unificato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con alcune esclusioni. La competenza spetterà al tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all'istruzione, al giudice relatore. Il giudizio dovrà essere introdotto con ricorso.
Misure di salvaguardia e protezione in caso di violenza domestica e di genere e tutele particolari per il minore in presenza di episodi di violenza, se si deve decidere sul suo affidamento.
La c.d. sindrome d'alienazione parentale (PAS) esce dalle aule. Il CTU nominato dovrà infatti attenersi solo ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica.
Per approfondimenti leggi anche Tribunale della famiglia: come funziona

Mediazione, negoziazione assistita e arbitrato

Per deflazionare il carico dei processi si favoriscono negoziazione assistita e arbitrato e si estende il ricorso obbligatorio preventivo alla mediazione in nuove materie.

Riordino e semplificazione degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie e istruzione stragiudiziale nella negoziazione assistita con acquisizione della confessione stragiudiziale e delle dichiarazioni di terzi, se le parti lo consentono e se partecipano tutti gli avvocati che assitono le parti. In questo modo si anticipa l'istruzione probatoria, anche occorre ancora disciplinare in che modo queste prove potranno essere utilizzate in giudizio.


Più garanzie di indipendenza e imparzialità dell'arbitro, che potrà essere ricusato per gravi ragioni di convenienza e che sarà obbligato a rilasciare, se accetta la nomina, una dichiarazione da cui devono emergere le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle suddette garanzie. Se poi quando accetta non dichiara la presenza di eventuali motivi di ricusazione, allora l'accettazione sarà invalida.

Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi in materia, si dovrà disciplinare l'efficacia esecutiva del decreto di condanna del presidente della corte d'appello, che dichiara l'efficacia del lodo straniero.
Le norme dell'arbitrato societario, dopo l' abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia) saranno riodinate e inserite nel codice di procedura civile.


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