Data: 12/08/2021 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Delega al Governo per riorganizzare gli uffici giudiziari sul territorio

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All'esame della Commissione Giustizia dal 3 agosto 2021 il disegno di legge n. 2139 (sotto allegato) contenente la "Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari".

Prima firmataria dell'iniziativa la senatrice del M5S Felicia Gaudiano. Nella relazione di presentazione al disegno di legge vengono esposte le ragioni di questo provvedimento, nato per porre rimedio agli scarsi risultati in termini di risparmio economico ed efficienza dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, che come si ricorder�, avevano soppresso sedi distaccate e tribunali minori.

La riforma del 2012, si sottolinea nella relazione, non solo non ha prodotto i risultati sperati, ma ha anche leso i diritti dei cittadini e degli operatori del diritto, che negli anni hanno sempre manifestato il loro scontento, arrivando persino a scioperi della fame e occupazioni delle sedi giudiziarie.

La soppressione delle piccole sedi ha infatti comportato, in alcuni territori d'Italia, la lesione del principio di prossimit� della giustizia e d'importanti diritti sanciti dalla Costituzione come:

  • uguaglianza sostanziale (art 3);
  • difesa (art. 24);
  • effettivit� della tutela giurisdizionale (art. 111).

Con questo disegno di legge si delineano criteri ulteriori per la preferenza delle sedi territoriali da riattivare, che tengono dei collegamenti (strade, ferrovie, ecc�) della densit� abitativa, ma anche della presenza di istituti penitenziari e del numero dei soggetti detenuti al loro interno. In questo modo si vuole riportare la presenza dello Stato sul territorio attraverso presidi di legalit�.

Criteri direttivi della riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari

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Il disegno di legge, composto da un solo articolo, delega l'Esecutivo ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o pi� decreti legislativi per "definire gli assetti territoriali degli uffici territoriali nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

  • caratteristiche specifiche del territorio, del bacino di utenza, peculiarit� geomorfologiche del territorio e sua estensione, distanza e tempo di percorrenza tra tribunale accorpato e accorpante, tenendo conto della eventuale carenza di collegamenti stradali e ferroviari, ma anche di vetust� degli stessi;
  • preferire tra i tribunali soppressi da ripristinare i comuni ad alta densit� abitativa;
  • nella definizione degli assetti territoriali tenere conto della presenza di istituti penitenziari e del numero di detenuti al loro interno;
  • nelle provincie in cui � pi� elevata la criminalit� valutare l'opportunit� di riattivare una o pi� sezioni tra quelle soppresse, considerando la loro collocazione geografica in base alle esigenze dell'utenza.

Criteri direttivi sanciti dalla legge n. 148/2011

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Il Governo � tenuto altres� a rispettare, nel predisporre i decreti delegati, anche i principi sanciti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge 14 settembre 2011, n. 148 (sotto allegata).

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