Data: 11/08/2021 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Farmaci off label: significato

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Off Label, letteralmente significa "senza etichetta". Dal punto di vista normativo quando si parla di un farmaco off label si fa riferimento:

  • a un preparato in fase di sperimentazione, non ancora registrato e quindi senza l'autorizzazione necessaria ad essere messo in commercio;
  • a un medicinale già registrato ma utilizzato in maniera difforme all'uso prescritto in relazione alla popolazione di riferimento, alla patologia da trattare o alla posologia;
  • a farmaci autorizzati, ma non ancora disponibili.

In genere si tratta di molecole conosciute e impiegate da tempo in situazioni cliniche determinate, che sono in possesso però di evidenze scientifiche che ne suggeriscono un uso anche in situazioni cliniche non approvate nello specifico.

Gli ambiti in cui i medicinali off label trovano maggiore diffusione sono la reumatologia, la psichiatria, l'oncologia, la neurologia, l'oftalmologia e la pediatria.

Pensiamo, tanto per fare un esempio tra i più noti, all'impiego dell'aspirina come antiaggregante piastrinico nei cardiopatici.

On label: significato

Se off label significa fuori etichetta, con il termine on label si fa riferimento a quei farmaci che vengono utilizzati nel pieno rispetto delle indicazioni presenti nella scheda tecnica del prodotto, così come approvato dalle autorità competenti.

Disciplina dei farmaci off label

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In Italia la disciplina più rilevante sui farmaci off label è quella contenuta nel decreto legge n. 535/1996 (sotto allegato) convertito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 648.

I commi 4 e 4 bis dell'art. 1 di detto decreto disciplinano l'erogazione da parte del SSN dei farmaci off label.

Il comma 4 dispone infatti che: "Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1 gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione é autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa."

In questi casi l'erogazione degli off label richiede la presenza di studi conclusi, almeno di fase II, in grado di dimostrare un'efficacia adeguata e un profilo di rischio accettabile.

Il comma 4 bis prevede altresì che: "Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni."

Il consenso informato del paziente all'uso degli off label

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Il decreto n. 23/1998, (convertito con la legge 8 aprile 1998, n. 94) contenente "Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria", per quanto riguarda l'impiego dei medicinali off label all'art 3 comma 2 dispone che "In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale."

Modulo di consenso informato per la prescrizione off label legge 94/1998 (sotto allegato).

Percorsi di accesso ai farmaci off label

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L'AIFA chiarisce in quali casi è possibile accedere a una terapia farmacologica off label, prima che la stessa autorizzi la commercializzazione del farmaco stesso.

Quattro i percorsi previsti:

  • Legge 648/1996
  • Uso compassionevole
  • Fondo nazionale AIFA (Legge 326/2003 – "fondo 5%")
  • Uso non ripetitivo di terapie avanzate

In base a quanto previsto dalla legge n. 648/1996 e dalla legge sul Fondo AIFA il farmaco viene rimborsato rispettivamente dal Servizio Sanitario Nazionale e dall'AIFA.

L'uso compassionevole invece prevede che sia il produttore del medicinale a fornirlo direttamente e gratuitamente.

L'uso non ripetitivo di terapie avanzate invece prevede la preparazione del farmaco direttamente da una cell factory. Delle spese si fa carico direttamente il centro clinico che fa la richiesta.

Farmaci off label nelle cure palliative

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L'impiego dei farmaci per uso compassionevole è disciplinato dal DM 7 settembre 2017 (che ha abrogato il precedente decreto ministeriale 8 maggio 2003) che all'art 1 chiarisce che per tale impiego l'Azienda fornisce a titolo gratuito;

  • farmaci non ancora autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica e prodotti in stabilimenti farmaceutici o importati;
  • medicinali provvisti dell'autorizzazione all'immissione in commercio per indicazioni diverse da quelle autorizzate;
  • medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul territorio nazionale.

Questi farmaci sono richiesti all'Azienda per la cura di patologie gravi, malattie rare, tumori rari o in condizioni di malattia che pone i pazienti in pericolo di vita, quando non ci sono alterative di cura valide, quando non possono essere inseriti in una sperimentazione clinica o quando si tratta di pazienti che sono già trattati con beneficio clinico all'interno di una sperimentazione conclusa.

La richiesta può essere presentata solo da determinati soggetti e deve essere sottoposta preventivamente alla valutazione del Comitato Etico competente, che deve comunicare il proprio parere all'AIFA che può consentire, così come vietare o sospendere l'impiego del medicinale.

Elenco dei farmaci off label

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Chi desidera conoscere quali farmaci off label sono inseriti nelle seguenti liste, che AIFA provvede continuamente ad aggiornare::

  • uso speciale dei farmaci ai sensi della Legge 648/96;
  • uso speciale dei farmaci ai sensi della Legge 648/96 - Malattie rare
  • programmi per uso compassionevole

non deve fare altro che accedere alla seguente pagina https://www.aifa.gov.it/liste-dei-farmaci e scaricare dai link contrassegnati dalla parola Download i relativi elenchi, prestando attenzione perché i file sono disponibili in formato CVS.


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