Data: 11/08/2021 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Circolare del Viminale su Green Pass e carta d'identità

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Gli ultimi giorni sono stati contrassegnati da un'enorme confusione sulle regole relative Green Pass, dopo l'entrata in vigore dell'ultimo decreto, che lo impone per accedere a ristoranti, palestre, bar, ecc.

Uno dei dubbi, più che legittimi, che sono stati sollevati è quello relativo all'obbligo, da parte dei titolari delle attività di ristorazione e similari, di chiedere, insieme al Green pass, la carta d'identità del possessore del certificato verde, per verificare la corrispondenza della titolarità. Un controllo che, secondo alcuni, spetta solo ai pubblici ufficiali e non ai ristoratori.

Dubbi che sono stati risolti, come annunciato dalla Ministra Lamorgese, con la circolare del 10 agosto, n. 5350/117/2/1 Uff. III - Prot. Civ. dell Capo di gabinetto Frattasi (sotto allegata), annunciata sul sito istituzionale del Ministero alle ore 23.16. Vediamo cosa dice.

Le fasi del controllo del Green Pass

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La circolare avente ad oggetto le disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid19 precisa che il controllo del Green Pass si realizza in due fasi:

  • la prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che hanno intenzione di accedere alle attività per le quali l'ultimo Dpcm l'ha prescritta. Verifica che, l'art.13 del d.P.C.M descrive come obbligatoria da parte dei soggetti indicati;
  • la seconda fase invece, regolata dal comma 4 del suddetto art. 13, si traduce nella dimostrazione, da parte del soggetto a cui è intestata la certificazione verde, di provare la propria identità (corrispondente a quella risultante dalla certificazione), esibendo il proprio documento d'identità.

Soggetti deputati al controllo dell'identità

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Come indicato dall'art. 13 comma 2 del DPCM del 17 giungo 2021, che ha attuato l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, deputati al controllo del documento d'identità sono, tra gli altri, i seguenti soggetti:

  • i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  • i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati, in relazione ai quali la circolare precisa che è "riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso."

La certificazione verde, ai sensi del citato art. 9-bis del DL n.105/2021, non è richiesta quindi per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco.

Precisazioni sulla verifica dell'identità

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La circolare precisa poi che la verifica dell'identità :

  • ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione verde;
  • è necessaria "nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
  • deve essere svolta in ogni caso "con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi."

La non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, comporta l'applicazione la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente.

Leggi come si è espresso il Garante privacy sul controllo dell'identità Green pass: per il Garante privacy è lecita la verifica dell'identità personale


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