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Data: 16/08/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cos'è il Green pass[Torna su]
Il Green pass o certificazione verde Covid è un documento che è stato pensato dalle autorità per semplificare la circolazione delle persone all'interno del territorio europeo durante la pandemia da Covid19. Esso attesta l'avvenuta guarigione dalla malattia, l'avvenuta vaccinazione contro il virus o il risultato negativo del test. Il Green Pass può essere richiesto sia in formato digitale che cartaceo. A che cosa serve il Green pass[Torna su]
Il Green Pass però non serve solo a circolare liberamente tra i vari Stati UE. Di recente infatti in Italia è stato emanato il decreto n. 105/2021, che all'art. 3 elenca i casi in cui è richiesto il possesso della certificazione verde. In base a questo articolo, in zona bianca, chi è in possesso della certificazione verde può accedere ai seguenti servizi e attività;
Non hanno l'obbligo della certificazione verde solo "i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute." La truffa di Telegram[Torna su]
Da quanto appena accennato è chiaro che il Green pass, a parte i casi di esonero appena visti, viene rilasciato in presenza di determinate condizioni, che attestano l'adozione da parte del titolare delle accortezze sanitarie necessarie e richieste per scongiurare il contagio. Un dovere civico che molti italiani hanno accettato e adempiuto, ma che per alcuni evidentemente è un onere troppo pesante da sostenere. Lo dimostra quanto accaduto nei giorni scorsi. Su Telegram si è infatti realizzato un illecito che ha a che fare proprio con il Green pass. Agli utenti di Telegram è stato recapitato un messaggio in cui si prometteva il rilascio del Green pass da parte di una Dottoressa, in cambio dei dati necessari alla compilazione della certificazione verde. Operazione in cambio della quale venivano richieste criptovalute o buoni acquisto per piattaforme online d'importo compreso tra i 150 e i 500 euro. Una vera e propria truffa, punita ai sensi dell'art 640 cp, che al comma 1 infatti così dispone: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032." C'è anche il reato di falso[Torna su]
La truffa messa in atto per mezzo di Telegram presuppone, come anticipato, la falsificazione della certificazione verde. Il tutto in barba alla sicurezza del Green pass garantita dal Governo, che alla Faq: "E' possibile falsificare o manomettere una certificazione verde Covid?" risponde: "No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall'ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l'autenticità delle Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19)." Una risposta di cui è lecito dubitare, visto che c'è chi ha già trovato il modo di fare soldi falsificando il Green pass. Il reato di falso del resto non è certo una novità per il nostro ordinamento, che ne contempla di vario tipo. Nel caso di Telegram però la falsificazione messa in atto rientra nello schema dell'art. 482, che punisce colui che con la sua condotta compromette la fiducia dei privati nei confronti degli atti pubblici. Privato che, se commette questo reato, è soggetto alle sanzioni contemplate dagli articoli 476, 477 e 478 che prevedono una sanzione minima di sei mesi fino a tre anni di reclusione. E il reato di sostituzione di persona?[Torna su]
Il reato di sostituzione di persona è previsto e sanzionato penalmente dal nostro codice penale all'art. 494 c.p, il quale dispone che "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno." Appare piuttosto evidente che tale reato "potenzialmente" configurabile, dopo la previsione del doppio controllo del Green pass e del documento identificativo è molto più difficile da realizzare. Vero infatti che il Green pass non contiene la foto, ma la verifica della rispondenza dei dati anagrafici del certificato e della carta d'identità, rappresenta una forma di controllo in grado di scongiurare questo tipo di reato. |
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