Data: 13/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

L'assegno divorzile deve garantire un'esistenza autonoma e dignitosa

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La Cassazione, nel rigettare il ricorso di una ex moglie, obbligata a versare all'ex marito invalido un assegno divorzile di 5000 euro mensili, chiarisce che questa misura ha funzione prevalentemente assistenziale ed � finalizzata a garantire al beneficiario un'esistenza autonoma e dignitosa, parametro che deve essere valutato con la necessaria elasticit�. Questi i chiarimenti forniti dalla Cassazione con l'ordinanza n. 22537/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una coppia divorzia e in favore del marito la Corte d'Appello stabilisce un assegno mensile di 5000 euro. L'aumento dell'importo dell'assegno, stabilito inizialmente nella misura di 2500 euro, � stato riconosciuto alla luce della sperequazione reddituale tra le parti e a causa delle aumentate esigenze di cura del marito, colpito da una malattia che lo ha reso invalido al 100%, che lo ha costretto a lasciare il suo lavoro di dirigente. Lo stesso vive con le due sole pensioni, assorbite quasi per intero dagli stipendi dovuti alle badanti e dal canone di locazione per l'abitazione.

Situazione economica opposta quella della ex moglie, sollevata altres� dagli obblighi di mantenimento della figlia.

Assegno divorzile pi� basso

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La ex moglie, in qualit� di obbligata al versamento dell'assegno divorzile in favore del marito ricorre in cassazione sollevando i seguenti motivi:

  • con il primo contesta la genericit� e inammissibilit� dell'appello presentato dall'ex marito;
  • con il secondo lamenta la violazione delle regole sulle prove poich� la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che l'ex marito, per fare fronte alle spese mediche, abbia attinto ai suoi risparmi, in assenza di prova;
  • con il terzo lamenta la mancata prova delle maggiori spese sostenute dall'ex coniuge;
  • con il quarto contesta la quantificazione dell'assegno, che a suo dire, deve essere corrisposto in misura inferiore.

L'autosufficienza del beneficiario va valutata in maniera elastica

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La Cassazione rigetta il ricorso della ex, cos� motivando il respingimento dei singoli motivi di doglianza sollevati.

Il primo motivo � infondato perch� in realt� la Corte ha ritenuto l'appello formulato con motivi sufficientemente specifici.

Il secondo � inammissibile perch� finalizzato a una rivalutazione dei fatti, valutazione compiuta esaurientemente dalla Corte di Appello, la quale ha rilevato come l'ex marito da anni doveva fare fronte a esborsi assai ingenti per le spese sanitarie e per la sua assistenza e che detti oneri assorbivano quasi interamente le due pensioni percepite, tanto che lo stesso � stato costretto ad attingere ai propri risparmi. La Corte ha poi deciso d'incrementare la misura dell'assegno anche in ragione delle migliorate condizioni economiche della moglie, non pi� gravata da vari oneri, tra i quali le spese per il mantenimento della figlia.

Inammissibile anche il terzo motivo perch� come il precedente � finalizzato a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimit�.

Infondato infine l'ultimo motivo in quanto la Corte d'Appello ha giustificato l'incremento dell'assegno divorzile per la necessit� di garantire all'ex marito una sua autosufficienza economica, stante la natura prevalentemente assistenziale dell'assegno di divorzio.

La Cassazione ricorda come proprio la giurisprudenza di legittimit� ha avuto il pregio di precisare che "a giustificare l'attribuzione dell'assegno non �, quindi, di per s�, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, n� il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza di "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilit� di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Quest'ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticit� e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, considerato come persone singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrer� avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, n� bloccata alla soglia della pura sopravvivenza n� eccedente il livello della normalit�, quale, nei singoli casi, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in modo non necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile."

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