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Data: 13/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
L'assegno divorzile deve garantire un'esistenza autonoma e dignitosa[Torna su]
La Cassazione, nel rigettare il ricorso di una ex moglie, obbligata a versare all'ex marito invalido un assegno divorzile di 5000 euro mensili, chiarisce che questa misura ha funzione prevalentemente assistenziale ed è finalizzata a garantire al beneficiario un'esistenza autonoma e dignitosa, parametro che deve essere valutato con la necessaria elasticità. Questi i chiarimenti forniti dalla Cassazione con l'ordinanza n. 22537/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUna coppia divorzia e in favore del marito la Corte d'Appello stabilisce un assegno mensile di 5000 euro. L'aumento dell'importo dell'assegno, stabilito inizialmente nella misura di 2500 euro, è stato riconosciuto alla luce della sperequazione reddituale tra le parti e a causa delle aumentate esigenze di cura del marito, colpito da una malattia che lo ha reso invalido al 100%, che lo ha costretto a lasciare il suo lavoro di dirigente. Lo stesso vive con le due sole pensioni, assorbite quasi per intero dagli stipendi dovuti alle badanti e dal canone di locazione per l'abitazione. Situazione economica opposta quella della ex moglie, sollevata altresì dagli obblighi di mantenimento della figlia. Assegno divorzile più basso[Torna su]
La ex moglie, in qualità di obbligata al versamento dell'assegno divorzile in favore del marito ricorre in cassazione sollevando i seguenti motivi:
L'autosufficienza del beneficiario va valutata in maniera elastica[Torna su]
La Cassazione rigetta il ricorso della ex, così motivando il respingimento dei singoli motivi di doglianza sollevati. Il primo motivo è infondato perché in realtà la Corte ha ritenuto l'appello formulato con motivi sufficientemente specifici. Il secondo è inammissibile perché finalizzato a una rivalutazione dei fatti, valutazione compiuta esaurientemente dalla Corte di Appello, la quale ha rilevato come l'ex marito da anni doveva fare fronte a esborsi assai ingenti per le spese sanitarie e per la sua assistenza e che detti oneri assorbivano quasi interamente le due pensioni percepite, tanto che lo stesso è stato costretto ad attingere ai propri risparmi. La Corte ha poi deciso d'incrementare la misura dell'assegno anche in ragione delle migliorate condizioni economiche della moglie, non più gravata da vari oneri, tra i quali le spese per il mantenimento della figlia. Inammissibile anche il terzo motivo perché come il precedente è finalizzato a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Infondato infine l'ultimo motivo in quanto la Corte d'Appello ha giustificato l'incremento dell'assegno divorzile per la necessità di garantire all'ex marito una sua autosufficienza economica, stante la natura prevalentemente assistenziale dell'assegno di divorzio. La Cassazione ricorda come proprio la giurisprudenza di legittimità ha avuto il pregio di precisare che "a giustificare l'attribuzione dell'assegno non è, quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza di "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Quest'ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, considerato come persone singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei singoli casi, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in modo non necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile." Leggi anche L'assegno di divorzio |
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