Data: 15/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

L'assegno di divorzio è compensativo, assistenziale e perequativo

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Nell'accogliere il ricorso di un marito che si è opposto al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ex moglie, professoressa di liceo con uno stipendio mensile di circa 2100 euro mensili, la Cassazione ribadisce la natura compensativa perequativa e assistenziale dell'assegno divorzile, che quindi va riconosciuto tenendo conto dei parametri sanciti alle Su n. 18287/2018, a cui si dovrà attenere il giudice del rinvio. Precisazioni contenute nell'ordinanza n. 22499/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello conferma la sentenza con cui nel 2011 è stato riconosciuto in favore della ex moglie un assegno divorzile di 500 euro e il contributo per il mantenimento della figlia, all'epoca minorenne. La decisione è stata presa alla luce delle diverse situazioni economiche degli ex coniugi. La ex moglie, insegnante liceale ha però ora un reddito mensile di circa 2100, è assegnataria della casa coniugale e in più ha la nuda proprietà di un immobile. L'ex marito invece ha un reddito mensile di 4300 euro ed è proprietario dell'appartamento in cui vive.

Non è dovuto l'assegno per i corsi della moglie e i tornei della figlia

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Il marito però, insoddisfatto della decisione del giudice dell'impugnazione, decide di ricorrere in Cassazione innanzi alla quale solleva i seguenti motivi di ricorso:

  • con il primo lamenta il riconoscimento dell'assegno divorzile alla ex moglie visto che è economicamente indipendente;
  • con il secondo contesta alla Corte di aver dato per provata la frequentazione di alcuni corsi di aggiornamento da parte della moglie e per aver altresì ritenuto dimostrato, su prove tardive, l'accompagnamento della figlia ad alcuni circoli sportivi;
  • con il terzo si duole per il fatto che la alla Corte non abbia preso in considerazione il miglioramento dello status economico della ex moglie rispetto all'epoca della separazione intervenuta nel 2011, essendo la stessa divenuta in seguito insegnante di ruolo e a tempo pieno.

L'assegno divorzile spetta se chi lo richiede non è autosufficiente

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Dal tenore della sentenza impugnata la Cassazione rileva come la Corte non abbia dubitato affatto della indipendenza economica della ex. Nonostante ciò però le ha riconosciuto l'assegno per consentirle di adempiere ai propri obblighi di aggiornamento professionale e per darle la possibilità di accompagnare la figlia alle gare di golf. Stessa attenzione è stata dimostrata per le condizioni economiche del marito, medico ospedaliero e proprietario della casa di abitazione.

La Cassazione esamina quindi e congiuntamente i tre motivi del ricorso dell'ex marito accogliendoli perché fondati e dichiarando assorbito il quarto motivo e il ricorso incidentale.

Prima di tutto la Cassazione rileva l'eccentricità del riconoscimento dell'assegno divorzile da parte della Corte di Appello fondato sulla necessità della ex moglie di frequentare corsi di aggiornamento professionale per soddisfare i suoi obblighi di decoro, nonostante la contestazione sulla reale frequentazione degli stessi fatta presente dall'ex marito. Poco comprensibile per la Cassazione anche il riconoscimento della misura per dare la possibilità alla ex di accompagnare la figlia ai tornei di golf, visto che l'ex marito concorre già alle spese straordinarie per la ragazza.

La Cassazione alla luce di dette considerazioni sostiene quindi che non rilevano da soli lo squilibrio economico dei coniugi per riconoscere l'assegno divorzile. Nel caso di specie poi la differenza non è così rilevante, l'entità del reddito dell'altro coniuge inoltre non giustifica l'assegno divorzile perché il tenore di vita non rileva più a tal fine.

Precisare quindi che a giustificare l'assegno di divorzio è solo la mancanza d'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente al fine di condurre una vita autonoma e dignitosa. Concetto questo da valutare con la necessaria elasticità, considerando l'ex come un persona inserita socialmente. Per valutare la soglia di autonomia occorre inoltre tenere conto della coscienza collettiva, cercando una soluzione di equilibrio tra un importo che garantisce la mera sopravvivenza e quello che invece eccede il concetto di normalità.

Principi ribaditi anche alla SU n. 18287/2018, che il giudice del rinvio dovrà applicare tenendo conto del criterio principale della indipendenza economica e di quello compensativo per compensare per l'appunto il contributo eventualmente dato dal coniuge che richiede la misura alla formazione del patrimonio comune o dell'altro durante il matrimonio.

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