Data: 13/08/2021 16:00:00 - Autore: Matteo Santini

Contrasti tra genitori e tra genitori e figli in materia vaccinale

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Quando vengono somministrati vaccini a soggetti di età inferiore ai 18 anni i Centri vaccinali richiedono l'autorizzazione di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Ove tra i genitori (anche non separati) esista un disaccordo o qualora vi sia un disaccordo tra il minore capace di discernimento ed il genitore, sarà il tribunale a dirimere la questione.
Attualmente il vaccino "anti covid 19" non e' obbligatorio ma, in considerazione del potenziale grave rischio per la salute del soggetto interessato e per la collettività, ogni situazione deve essere attentamente valutata dal tribunale competente.

Disaccordo tra genitori separati

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In caso di disaccordo tra genitori separati, sarà competente a decidere il giudice della separazione.
Lo strumento utilizzabile è quello del ricorso ex articolo 709 ter c.p.c. il quale recita che "per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore".
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore.

Disaccordo tra genitori non separati

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Può' accadere che nonostante i genitori non siano separati si verifichino comunque conflitti in ordine all'opportunità di somministrare il vaccino ai figli. In questo caso la competenza e' attribuita al Tribunale per i minorenni che verrà adito tramite ricorso ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

In particolare, ove la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti.
I provvedimenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero.
Verrà altresì disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.
La legge impone che il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento venga ascoltato dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Il "parere tecnico"

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In caso di contrasti in materia vaccinale si ritiene che ove il minore non possa essere ascoltato per ragioni di età o di situazioni di infermità psichica debba necessariamente provvedersi alla nomina di un curatore speciale del minore.
Il ruolo del curatore e' proprio quello di raccogliere la volontà del minore, valutare se tale volontà è rispondente al suo interesse e partecipare al procedimento formulando istanze al giudice o semplicemente relazionando sulle informazioni acquisite e fornendo un parere, magari supportato da una consulenza tecnica specifica sull'opportunità o meno di effettuare il vaccino.
Il cosiddetto "parere tecnico" nella forma della consulenza tecnica di ufficio potrà anche essere richiesto direttamente dal tribunale al fine di interpellare un medico pediatra o un medico esperto in materia vaccinale (virologo, immunologo, ecc.).
Nelle ipotesi di vaccinazioni a soggetti totalmente o parzialmente incapaci di determinarsi, ricoverati in residenze sanitarie, la persona competente a manifestare o negare il consenso al vaccino, in caso di incapacità naturale dell'interessato, e' identificata nel fiduciario, nel tutore, nel curatore o nell'amministratore di sostegno nominati dal giudice tutelare.
Se tali figure mancano o sono irreperibili per almeno 48 ore, la legge prevede che la funzione temporanea di amministratore di sostegno, al solo fine di esprimere il consenso alla somministrazione del vaccino anti-Covid, è assunta dal direttore sanitario o dal responsabile medico della RSA o dell'analoga struttura in cui si trova la persona incapace.
Sul merito della decisione il tribunale provvede esaminando il caso specifico.

La decisione del tribunale di Vercelli

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Non esiste ancora un orientamento consolidato sul tema delle vaccinazioni Covid ai minori.
Di recente il tribunale di Vercelli si e' pronunciato a seguito di un ricorso presentato da una ragazza di 17 anni la quale , intendeva sottoporsi al vaccino contro il Covid. Il padre, medico, aveva fornito il consenso mentre la madre tardava a fornirlo. Il giudice ha dato il via libera per la vaccinazione della ragazza.
In tribunale la ragazza ha ribadito la sua volontà consapevole a volersi sottoporre al vaccino.
"In questo contesto - si legge nel provvedimento - la prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi quale estremo rimedio nell'interesse della prole minore (…) Si tratta infatti di tutelare diritti di rango costituzionale, tra i quali quello alla salute e quello alla libertà di movimento nel territorio nazionale e al di fuori dello stesso, che sarebbero compromessi, o in serio pericolo, nel caso di omessa effettuazione del vaccino anti-Covid19, nel contesto pandemico nel quale ancora, purtroppo, ci troviamo e dove la minore svolge la sua vita quotidiana".

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