Data: 13/08/2021 16:00:00 - Autore: Matteo Santini

Contrasti tra genitori e tra genitori e figli in materia vaccinale

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Quando vengono somministrati vaccini a soggetti di et� inferiore ai 18 anni i Centri vaccinali richiedono l'autorizzazione di entrambi i genitori esercenti la responsabilit� genitoriale.
Ove tra i genitori (anche non separati) esista un disaccordo o qualora vi sia un disaccordo tra il minore capace di discernimento ed il genitore, sar� il tribunale a dirimere la questione.
Attualmente il vaccino "anti covid 19" non e' obbligatorio ma, in considerazione del potenziale grave rischio per la salute del soggetto interessato e per la collettivit�, ogni situazione deve essere attentamente valutata dal tribunale competente.

Disaccordo tra genitori separati

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In caso di disaccordo tra genitori separati, sar� competente a decidere il giudice della separazione.
Lo strumento utilizzabile � quello del ricorso ex articolo 709 ter c.p.c. il quale recita che "per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilit� genitoriale o delle modalit� dell'affidamento � competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 � competente il tribunale del luogo di residenza del minore".
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalit� dell'affidamento, pu� modificare i provvedimenti in vigore.

Disaccordo tra genitori non separati

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Pu�' accadere che nonostante i genitori non siano separati si verifichino comunque conflitti in ordine all'opportunit� di somministrare il vaccino ai figli. In questo caso la competenza e' attribuita al Tribunale per i minorenni che verr� adito tramite ricorso ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

In particolare, ove la condotta di uno o di entrambi i genitori non � tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, pu� adottare i provvedimenti convenienti.
I provvedimenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero.
Verr� altres� disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di et� inferiore ove capace di discernimento.
In caso di urgente necessit� il tribunale pu� adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.
La legge impone che il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di et� inferiore ove capace di discernimento venga ascoltato dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto � in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto � condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gi� nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Il "parere tecnico"

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In caso di contrasti in materia vaccinale si ritiene che ove il minore non possa essere ascoltato per ragioni di et� o di situazioni di infermit� psichica debba necessariamente provvedersi alla nomina di un curatore speciale del minore.
Il ruolo del curatore e' proprio quello di raccogliere la volont� del minore, valutare se tale volont� � rispondente al suo interesse e partecipare al procedimento formulando istanze al giudice o semplicemente relazionando sulle informazioni acquisite e fornendo un parere, magari supportato da una consulenza tecnica specifica sull'opportunit� o meno di effettuare il vaccino.
Il cosiddetto "parere tecnico" nella forma della consulenza tecnica di ufficio potr� anche essere richiesto direttamente dal tribunale al fine di interpellare un medico pediatra o un medico esperto in materia vaccinale (virologo, immunologo, ecc.).
Nelle ipotesi di vaccinazioni a soggetti totalmente o parzialmente incapaci di determinarsi, ricoverati in residenze sanitarie, la persona competente a manifestare o negare il consenso al vaccino, in caso di incapacit� naturale dell'interessato, e' identificata nel fiduciario, nel tutore, nel curatore o nell'amministratore di sostegno nominati dal giudice tutelare.
Se tali figure mancano o sono irreperibili per almeno 48 ore, la legge prevede che la funzione temporanea di amministratore di sostegno, al solo fine di esprimere il consenso alla somministrazione del vaccino anti-Covid, � assunta dal direttore sanitario o dal responsabile medico della RSA o dell'analoga struttura in cui si trova la persona incapace.
Sul merito della decisione il tribunale provvede esaminando il caso specifico.

La decisione del tribunale di Vercelli

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Non esiste ancora un orientamento consolidato sul tema delle vaccinazioni Covid ai minori.
Di recente il tribunale di Vercelli si e' pronunciato a seguito di un ricorso presentato da una ragazza di 17 anni la quale , intendeva sottoporsi al vaccino contro il Covid. Il padre, medico, aveva fornito il consenso mentre la madre tardava a fornirlo. Il giudice ha dato il via libera per la vaccinazione della ragazza.
In tribunale la ragazza ha ribadito la sua volont� consapevole a volersi sottoporre al vaccino.
"In questo contesto - si legge nel provvedimento - la prevista ingerenza giurisdizionale � da intendersi quale estremo rimedio nell'interesse della prole minore (�) Si tratta infatti di tutelare diritti di rango costituzionale, tra i quali quello alla salute e quello alla libert� di movimento nel territorio nazionale e al di fuori dello stesso, che sarebbero compromessi, o in serio pericolo, nel caso di omessa effettuazione del vaccino anti-Covid19, nel contesto pandemico nel quale ancora, purtroppo, ci troviamo e dove la minore svolge la sua vita quotidiana".

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