Data: 16/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Attivit� del collega avvocato non incaricato

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Per la Cassazione non rileva ai fini del compenso dell'avvocato incaricato, l'apporto dato nel corso del giudizio dal collega a cui per� il cliente non ha conferito mandato. Del resto, il giudice dell'appello ha accolto integralmente i motivi sollevati dal solo difensore incaricato. Questo quanto precisato dall'ordinanza della Cassazione n. 22222/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un avvocato ricorre il Tribunale per chiedere il pagamento delle proprie spettanze in relazione all'attivit� professionale prestata in favore del convenuto. Il Tribunale accoglie la domanda del legale e respinge quella del convenuto il quale, nel contestare l'importo dovuto all'attore fa presente che un altro avvocato ha dato il proprio apporto in relazione all'attivit� d'interpretazione e applicazione di una clausola della polizza assicurativa. Per il Tribunale per� tale apporto � del tutto ininfluente.

Si deve tenere conto del contributo dato dal collega?

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Parte soccombente ricorre allora in Cassazione per contestare la decisione del Tribunale, sollevando a tale fine due motivi. Con il primo contesta in pratica il riconoscimento all'avvocato del compenso richiesto, che pu� essere riconosciuto solo previa dimostrazione dell'attivit� svolta.

Con il secondo invece contesta la regolazione delle spese di lite visto che il Tribunale ha ridimensionato la richiesta dell'attore ed ha accolto l'incompetenza territoriale sollevata dal convenuto cos� come la deduzione del mutamento di rito. Motivi per i quale avrebbe dovuto disporre la compensazione.

Compenso solo all'avvocato incaricato

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La Corte di Cassazione dichiara per� il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.

In relazione al primo motivo di ricorso gli Ermellini rilevano che per il giudice di merito l'avvocato incaricato ha svolto l'attivit� in relazione a cui ha richiesto il compenso e che l'altro avvocato non ha svolto attivit� rilevante ai fini della causa per ci� che concerne la redazione della comparsa conclusionale e l'applicazione e interpretazione della clausola della polizza assicurativa.

Nessuna incidenza sul compenso riveste poi l'apporto dell'altro legale nel corso delle due riunioni che si sono svolte nello studio del legale che ha agito per il compenso perch� la Corte di Appello ha accolto per intero i motivi sollevati da quest'ultimo a tutela del suo assistito.

Con il motivo sollevato quindi il ricorrente tenta solo di ottenere una nuova rivalutazione dei fatti sul contributo difensivo del secondo legale rispetto a quella svolta dall'attore, andando cos� a sindacare le valutazioni sul compenso espresse dal giudice.

Inammissibile il secondo motivo perch� per quanto riguarda le spese la Cassazione pu� solo accertare che non vengano poste a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa, senza potere sindacare la valutazione sulla compensazione totale o parziale delle stesse e comunque, precisa la Corte suprema "la regolamentazione delle spese di lite - anche qualora il processo sia articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali - va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite e non in relazione all'accoglimento di una singola eccezione o difesa."

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