Data: 12/04/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Corte di Cassazione (Sent. 8488/2007) ha stabilito che commette infrazione il residente che dimentica di esporre il ticket (attestante lo stato di residenza) sulla propria auto. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che "la semplice residenza in zona soggetta a parcheggio a pagamento non abilita a usufruire senz'altro dell'esenzione, ma richiede un provvedimento comunale che rilasci l'apposito documento". Aggiunge poi la Corte che "se pu� essere condivisa la natura dell'atto con cui il comune concede ai residenti il parcheggio gratuito, pure, perch� il beneficio operi � necessario che la attivit� ricognitiva sia compiuta, in quanto la stessa � volta a verificare la sussistenza di alcune condizioni, peraltro non sempre coincidenti tra comune e comune, necessarie perch� il beneficio stesso possa essere riconosciuto" e che "anche la mancata esibizione del ticket costituisce infrazione, come del resto la mancata esibizione dell'apposito documento rilasciato dal comune ai residenti, cosa questa atta a dimostrare come l'attivit� amministrativa relativa, anche se ricognitiva, ha dei connotati che la rendono indispensabile ai fini del godimento dell'esenzione".
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