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Data: 20/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Novità in materia di personale addetto alla giustizia amministrativa[Torna su]
La legge n. 113/2021 ha convertito il decreto legge n. 80/2021 (sotto allegato) che contiene misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. Alla giustizia è dedicato il Capo II (artt. 11-17 quater) contenente "Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa". Gli interventi finalizzati a rendere più efficiente la giustizia riguardano:
Le disposizioni del dl n. 80/2021 convertite dalla legge 113/2021, come si evince dal tenore letterale dei titoli dei vari articoli contenuti nel capo dedicato alle misure urgenti della giustizia incidono sul soprattutto sul personale degli uffici giudiziari amministrativi, sulle modalità di assunzione e su altri aspetti, che non rilevano in questa sede, in cui ci preme evidenziare le modifiche che hanno inciso sul processo amministrativo in senso stretto. Vediamo quindi quali sono le principali modifiche apportate al Codice del processo amministrativo. Da remoto le udienze straordinarie per smaltire l'arretrato[Torna su]
Il decreto legge n. 80/2021 è intervenuto pochissimo sul testo del Codice del processo amministrativo. La modifica apportata incide infatti sulla formulazione dell'art. 87 del dlgs n. 104/2010, che ha dato attuazione all'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al governo per il riordino del processo amministrativo. L'art. 17 del dlgs n. 80/2021 ha infatti disposto solo l'introduzione del comma 4 bis all'art. 87 del codice del processo amministrativo che così dispone: "Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto." L'art. 17 del del 80/2021 è infatti interamente dedicato al monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo, delle altre misure sul capitale umano e dello smaltimento dell'arretrato. Al processo amministrativo questo articolo dedica il comma 2, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio di Stato, di un decreto, entro 50 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, contenente le linee guida per procedere allo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo (inclusa la segnalazione di quegli affari che meritano di essere definiti con priorità) e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere. Attività di segnalazione delle priorità che potrà essere effettuata anche dal Segretariato generale della giustizia amministrativa. Ferme restando poi le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, quest'organo dovrà altresì programmare ulteriori udienze straordinarie necessarie a smaltire l'arretrato in un numero necessario e sufficiente raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PNRR per la giustizia amministrativa. Per conseguire i risultati suddetti il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa dovrà aggiornare il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi. La partecipazione dei magistrati a queste udienze straordinarie, specifica il decreto, avverrà su base volontaria. Ultima precisazione: dette udienze straordinarie non potranno essere dedicate ai giudizi di ottemperanza, ai riti in materia di accesso ai documenti amministrativi, e tutela contro l'inerzia della PA. Competente il Tar di Roma sui provvedimenti dell'Agenzia per la Cybersicurezza[Torna su]
Da segnalare inoltre altresì la modifica apportata alla legge sul processo amministrativo dal decreto legge n. 82/2021 contenente le disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'art. 16 di detto decreto al comma 11 ha disposto la modifica dell'art 135 del dlgs n. 104/2010 aggiungendo al comma 1 la nuova lettera h bis) che in pratica dispone la competenza esclusiva del Tar di Roma sulle controversie e hanno ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. |
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