Data: 13/04/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 8295/2007) ha stabilito che "in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice che riduca l'ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimit� sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilit� dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge 794/42". I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice, infatti, non pu� limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo ‑scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimit�, l'accertamento della conformit� della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilit� dei relativi minimi, a nonna del richiamato articolo 24".
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