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Data: 21/08/2021 06:00:00 - Autore: Giuseppe Grande
Tari: presupposti per il pagamento dell'imposta[Torna su]
Con l'ordinanza 11130 del 28 Aprile 2021 vergata dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione si pone un punto all'annoso contrasto interpretativo sul principio fondante della Tari. Tutte le deroghe o riduzioni delle tariffe non operano in via automatica, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (dichiarazione o denuncia TARI). Debenza Tari: il dibattito[Torna su] La debenza della TARI secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, specificano gli ermellini: "sussiste ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali."C'è da sottolineare, tuttavia, come più volte evidenziato da ARERA, che la Tari ha il primario scopo di coprire interamente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cristallizzati nel Piano Economico Finanziario, unico spartiacque per la determinazione della tariffa, il tutto orientato sui principi di cui alla Dir. n. 2008/98/CEE sintetizzabili nella locuzione "chi inquina paga". Ed è proprio questo principio che rinvigorisce la tesi di coloro che accostano la debenza della TARI esclusivamente all'utilizzo dell'immobile (chi inquina). Tuttavia, molta giurisprudenza recente (Cass. n. 18022 del 2013; n. 14541 del 2015; n. 1963 e n. 11451 del 2018; n. 26183 del 2019), ha sempre messo in rilievo che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti. Ovviamente il legislatore, nel tempo, ha calmierato la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, alcune obbligatorie e fissate dalla legge, altre facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale. Questa presa di posizione è dovuta ad uno specifico punto di vista in base al quale il contribuente è chiamato a versare la TARI non a seguito di una prestazione fornita dall'ente al singolo utente ma in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio. La soluzione della Cassazione[Torna su] Dunque la TARI, come rimarcato dalla Corte Costituzionale oltre che dall'ordinanza dei giudici del Palazzaccio posta in epigrafe, è caratterizzata da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della stessa.I Comuni sono obbligati ad istituire e gestire in regime di privativa il servizio RSU, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio. In estrema sintesi, oltre ai casi segnalati dal legislatore di inettitudine alla produzione di rifiuti (immobili inagibili o diroccati) non sussiste eventualità di esenzione del pagamento TARI, neanche in caso di espresso inutilizzo dei locali posseduti (es. assenza di mobili o di forniture) a meno che non vi sia una specifica esenzione frutto della facoltativa potestà regolamentare del singolo Ente Locale, anch'essa previa rappresentazione documentale attestata dagli uffici comunali. |
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