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Data: 23/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Indirizzo identificato se l'avviso di giacenza è affisso alla porta[Torna su]
L'avviso di giacenza affisso sulla porta del contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento, dimostra che l'agente ha individuato correttamente la dimora o la residenza del destinatario della notifica. La mancata indicazione del numero interno non è necessario, bastando la via e il numero civico. Questi i chiarimenti contenuti nell'ordinanza n. 22983/2021 della Cassazione (sotto allegata). La vicenda processualeLa Commissione Tributaria Regionale conferma la legittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria ritenendo corretta l'eseguita notifica dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto. Nulla la notifica dell'avviso se manca l'interno dell'appartamento[Torna su]
Il contribuente però ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza.
L'avviso di giacenza sulla porta prova l'individuazione dell'indirizzo[Torna su]
Per la Cassazione però le censure del contribuente sono infondate. Prima di tutto la Corte chiarisce che il fatto storico del numero interno del contribuente non integra l'omesso esame di un fatto decisivo, perché la Ctr lo ha preso in considerazione. In ogni caso, come emerge anche dalla decisione della CTR impugnata "la notifica dell'avviso avveniva presso l'indirizzo del contribuente ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/82 e dell'art. 140 c.p.c., depositando il piego presso l'ufficio postale preposto alla consegna, seguito dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario di avvenuto deposito in busta chiusa; busta che non veniva ritirata, sicché la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata per compiuta giacenza. Nell'avviso di ricevimento si dava atto delle eseguite formalità: affissione di avviso di giacenza alla porta di casa, deposito del piego presso l'ufficio postale, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, il quale datato e sottoscritto dall'agente postale veniva restituito al mittente con annotazione in calce dei motivi della restituzione." Dalle modalità in cui è avvenuta la notifica emerge con evidenza che nessun rilievo assume la mancata indicazione dell'interno del civico, visto che le operazioni di notifica si sono svolte regolarmente. L'agente, come desunto dalla sentenza impugnata, ha individuato con esattezza l'indirizzo del contribuente, probabilmente grazie a informazioni acquisite sul posto, al nome presente sul citofono o a quanto appreso dalla targa presente sull'uscio. Lo dimostra l'affissione dell'avviso di giacenza alla porta del contribuente e il fatto che l'agente ha esperito le formalità previste in caso d'irreperibilità relativa, non assoluta. Del resto si è già avuto modo di precisare che ai fini della notifica, per individuare la dimora o la residenza sono sufficienti la via e il numero civico. Leggi anche L'avviso di giacenza degli atti giudiziari |
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