Data: 23/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Indirizzo identificato se l'avviso di giacenza è affisso alla porta

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L'avviso di giacenza affisso sulla porta del contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento, dimostra che l'agente ha individuato correttamente la dimora o la residenza del destinatario della notifica. La mancata indicazione del numero interno non è necessario, bastando la via e il numero civico. Questi i chiarimenti contenuti nell'ordinanza n. 22983/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Commissione Tributaria Regionale conferma la legittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria ritenendo corretta l'eseguita notifica dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto.

Nulla la notifica dell'avviso se manca l'interno dell'appartamento

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Il contribuente però ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza.

  • Con il primo lamenta l'omesso esame, da parte dei giudici, di un fatto decisivo che avrebbe condotto alla dichiarazione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento. Per il ricorrente infatti la mancata indicazione dell'interno del suo appartamento costituisce causa di nullità della notifica, che invece è stata considerata perfezionata per compiuta giacenza. Per il ricorrente il postino, non comparendo sull'atto il corretto numero civico con indicazione dell'interno dell'appartamento, ha inserito il plico nelle cassette che si trovano su una delle vie adiacenti, mentre la sua cassetta si trova esattamente sul lato opposto.
  • Con il secondo lamenta invece la carenza della motivazione della CTR nell'affermare che l'assenza dell'indicazione dell'interno dell'appartamento non ha comportato la notifica in un luogo diverso dal domicilio del contribuente, non considerando la difformità tra indirizzo di notifica e certificato storico di residenza.

L'avviso di giacenza sulla porta prova l'individuazione dell'indirizzo

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Per la Cassazione però le censure del contribuente sono infondate.

Prima di tutto la Corte chiarisce che il fatto storico del numero interno del contribuente non integra l'omesso esame di un fatto decisivo, perché la Ctr lo ha preso in considerazione.

In ogni caso, come emerge anche dalla decisione della CTR impugnata "la notifica dell'avviso avveniva presso l'indirizzo del contribuente ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/82 e dell'art. 140 c.p.c., depositando il piego presso l'ufficio postale preposto alla consegna, seguito dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario di avvenuto deposito in busta chiusa; busta che non veniva ritirata, sicché la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata per compiuta giacenza. Nell'avviso di ricevimento si dava atto delle eseguite formalità: affissione di avviso di giacenza alla porta di casa, deposito del piego presso l'ufficio postale, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, il quale datato e sottoscritto dall'agente postale veniva restituito al mittente con annotazione in calce dei motivi della restituzione."

Dalle modalità in cui è avvenuta la notifica emerge con evidenza che nessun rilievo assume la mancata indicazione dell'interno del civico, visto che le operazioni di notifica si sono svolte regolarmente.

L'agente, come desunto dalla sentenza impugnata, ha individuato con esattezza l'indirizzo del contribuente, probabilmente grazie a informazioni acquisite sul posto, al nome presente sul citofono o a quanto appreso dalla targa presente sull'uscio. Lo dimostra l'affissione dell'avviso di giacenza alla porta del contribuente e il fatto che l'agente ha esperito le formalità previste in caso d'irreperibilità relativa, non assoluta.

Del resto si è già avuto modo di precisare che ai fini della notifica, per individuare la dimora o la residenza sono sufficienti la via e il numero civico.

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