Data: 07/09/2021 12:00:00 - Autore: Giovanni Moscagiuro

Sorveglianza speciale per pericolosità sociale allo stalker

La sorveglianza speciale per pericolosità sociale è la misura che può essere applicata a uno stalker, anche senza la condanna di primo grado.
E' il principio stabilito, per la prima volta in Italia, da una sentenza emessa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che ritiene si possa trattare lo stalker come un presunto mafioso per la pericolosità sociale.
La sentenza si basa sulla riforma del 2017 del codice antimafia ed è stata emessa nei confronti di un filippino accusato di atti persecutori dalla sua ex.
Difatti, con l'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del Codice antimafia, agli indiziati di stalking potranno essere applicate nuove misure di prevenzione.
In particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo stalker potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità.
La riforma del Codice consente inoltre l'applicazione agli indiziati di stalking anche delle misure di prevenzione patrimoniali.


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