Data: 24/08/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Decreto sul Whistleblowing

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In arrivo il decreto che attua la delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, meglio nota come legge di delegazione europea 2019-2021, tra le quali figura la Direttiva UE 2019/1937 (sotto allegata) sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La legge delega n. 53/2021, pubblicata sulla GU del 23 aprile 2021 (sotto allegata) all'art 23 dispone che il Governo, nell'attuare la delega, deve attenersi al rispetto dei seguenti principi:

  • modificare conformemente a quanto sancito dalla direttiva UE 2019/1937 la disciplina che si occupa di tutelare coloro che segnalano le violazioni di cui all'articolo 2 della direttiva, di cui vengono a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e di coloro che rivestono le qualit� previste dall'art. 4 della stessa direttiva;
  • curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela degli autori delle segnalazioni, procedendo, se del caso, alle opportune abrogazioni o inserendo le necessarie disposizioni transitorie;
  • nel rispetto di quanto previsto articolo 25, paragrafo 1, della direttiva UE 2019/1937 introdurre o conservare le disposizioni pi� favorevoli per la tutela dei diritti dei segnalanti e dei soggetti indicati dalla Direttiva per assicurare loro il massimo livello di protezione.

La riforma del Whistleblowing

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Grazie al decreto che attua la delega suddetta si introducono importanti elementi di novit� alla disciplina emanata nel 2012 per il settore pubblico e a quella del 2017 per il settore privato.

Con molta probabilit� verr� ampliato il novero delle imprese private che dovranno attenersi alla disciplina e verranno contemplate anche le segnalazioni pubbliche. Ora per� vediamo quali sono i principi pi� importanti a cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve attenersi.

Individuazione dei soggetti segnalanti

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Uno degli aspetti pi� interessanti della disciplina UE � l'attenzione verso i segnalanti, che vengono qualificati dall'art. 2 della Direttiva come soggetti del settore pubblico e privato tra i quali le normative interne devono comprendere almeno le seguenti categorie:

"a) le persone aventi la qualit� di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;

b) le persone aventi la qualit� di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE;

c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;

d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori (�)

comprese le persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non � ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali."

Canali di segnalazione interna

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La Direttiva inoltre, come spiegato chiaramente anche nei considerando della Direttiva, rilevano la difficolt�, da parte dei segnalatori, di rivolgersi alle autorit� esterne. Per questo si impone l'istituzione di canali interni al settore pubblico e privato per dare la possibilit� al segnalante di preferirli, se li ritiene funzionanti. Il tutto tenendo conto naturalmente dei livelli dimensionali dell'azienda, anche se non si dovrebbero scoraggiare simili iniziative anche in azienda pi� piccole, con meno di 50 dipendenti.

Tutele per i segnalatori

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La Direttiva prevede poi tutta una serie di misure per tutelare i segnalatori. Prima di tutto deve essere tutelata la sua riservatezza, attraverso la previsione del divieto di divulgare i suoi dati senza il suo consenso espresso, salvo eccezioni naturalmente in casi particolari.

I segnalanti sono poi tutelati dal divieto espresso di forme di ritorsione (licenziamento, sospensione, retrocessione, mutamento di funzioni, misure disciplinari, discriminazione, ecc.) e dalla previsione di misure di sostegno, anche sotto forma di patrocinio legale a spese dello stato in caso di giudizio.

Principi in materia di sanzioni

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A quanto pare, la bozza del decreto a cui sta lavorando il Governo, prevede sanzioni assai elevate (fino a 50.000 euro) nei confronti di chi terr� atteggiamenti ostruzionistici ai danni degli autori delle segnalazioni.

Il tutto in linea con la Direttiva UE, che all'art. 23, dedicato proprio alle sanzioni, al comma 1 dispone che "Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:

a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;

b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4;

c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all'articolo 4;

d) violano l'obbligo di riservatezza sull'identit� delle persone segnalanti di cui all'articolo 16."

Sanzioni per� anche per i segnalanti che volontariamente effettuano segnalazioni o divulgazioni di informazioni false e risarcimento del danno in favore di coloro che subiscono danni per segnalazioni che vengono eseguite in violazione di quanto disposto dalla normativa nazionale.


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