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Data: 24/08/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Decreto sul Whistleblowing[Torna su]
In arrivo il decreto che attua la delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, meglio nota come legge di delegazione europea 2019-2021, tra le quali figura la Direttiva UE 2019/1937 (sotto allegata) sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La legge delega n. 53/2021, pubblicata sulla GU del 23 aprile 2021 (sotto allegata) all'art 23 dispone che il Governo, nell'attuare la delega, deve attenersi al rispetto dei seguenti principi:
La riforma del Whistleblowing[Torna su]
Grazie al decreto che attua la delega suddetta si introducono importanti elementi di novità alla disciplina emanata nel 2012 per il settore pubblico e a quella del 2017 per il settore privato. Con molta probabilità verrà ampliato il novero delle imprese private che dovranno attenersi alla disciplina e verranno contemplate anche le segnalazioni pubbliche. Ora però vediamo quali sono i principi più importanti a cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve attenersi. Individuazione dei soggetti segnalanti[Torna su]
Uno degli aspetti più interessanti della disciplina UE è l'attenzione verso i segnalanti, che vengono qualificati dall'art. 2 della Direttiva come soggetti del settore pubblico e privato tra i quali le normative interne devono comprendere almeno le seguenti categorie: "a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici; b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE; c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti; d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori (…) comprese le persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali." Canali di segnalazione interna[Torna su]
La Direttiva inoltre, come spiegato chiaramente anche nei considerando della Direttiva, rilevano la difficoltà, da parte dei segnalatori, di rivolgersi alle autorità esterne. Per questo si impone l'istituzione di canali interni al settore pubblico e privato per dare la possibilità al segnalante di preferirli, se li ritiene funzionanti. Il tutto tenendo conto naturalmente dei livelli dimensionali dell'azienda, anche se non si dovrebbero scoraggiare simili iniziative anche in azienda più piccole, con meno di 50 dipendenti. Tutele per i segnalatori[Torna su]
La Direttiva prevede poi tutta una serie di misure per tutelare i segnalatori. Prima di tutto deve essere tutelata la sua riservatezza, attraverso la previsione del divieto di divulgare i suoi dati senza il suo consenso espresso, salvo eccezioni naturalmente in casi particolari. I segnalanti sono poi tutelati dal divieto espresso di forme di ritorsione (licenziamento, sospensione, retrocessione, mutamento di funzioni, misure disciplinari, discriminazione, ecc.) e dalla previsione di misure di sostegno, anche sotto forma di patrocinio legale a spese dello stato in caso di giudizio. Principi in materia di sanzioni[Torna su]
A quanto pare, la bozza del decreto a cui sta lavorando il Governo, prevede sanzioni assai elevate (fino a 50.000 euro) nei confronti di chi terrà atteggiamenti ostruzionistici ai danni degli autori delle segnalazioni. Il tutto in linea con la Direttiva UE, che all'art. 23, dedicato proprio alle sanzioni, al comma 1 dispone che "Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che: a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni; b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4; c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all'articolo 4; d) violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti di cui all'articolo 16." Sanzioni però anche per i segnalanti che volontariamente effettuano segnalazioni o divulgazioni di informazioni false e risarcimento del danno in favore di coloro che subiscono danni per segnalazioni che vengono eseguite in violazione di quanto disposto dalla normativa nazionale. |
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