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Data: 24/08/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Decreto sul Whistleblowing[Torna su]
In arrivo il decreto che attua la delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, meglio nota come legge di delegazione europea 2019-2021, tra le quali figura la Direttiva UE 2019/1937 (sotto allegata) sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La legge delega n. 53/2021, pubblicata sulla GU del 23 aprile 2021 (sotto allegata) all'art 23 dispone che il Governo, nell'attuare la delega, deve attenersi al rispetto dei seguenti principi:
La riforma del Whistleblowing[Torna su]
Grazie al decreto che attua la delega suddetta si introducono importanti elementi di novit� alla disciplina emanata nel 2012 per il settore pubblico e a quella del 2017 per il settore privato. Con molta probabilit� verr� ampliato il novero delle imprese private che dovranno attenersi alla disciplina e verranno contemplate anche le segnalazioni pubbliche. Ora per� vediamo quali sono i principi pi� importanti a cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve attenersi. Individuazione dei soggetti segnalanti[Torna su]
Uno degli aspetti pi� interessanti della disciplina UE � l'attenzione verso i segnalanti, che vengono qualificati dall'art. 2 della Direttiva come soggetti del settore pubblico e privato tra i quali le normative interne devono comprendere almeno le seguenti categorie: "a) le persone aventi la qualit� di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici; b) le persone aventi la qualit� di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE; c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti; d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori (�) comprese le persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non � ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali." Canali di segnalazione interna[Torna su]
La Direttiva inoltre, come spiegato chiaramente anche nei considerando della Direttiva, rilevano la difficolt�, da parte dei segnalatori, di rivolgersi alle autorit� esterne. Per questo si impone l'istituzione di canali interni al settore pubblico e privato per dare la possibilit� al segnalante di preferirli, se li ritiene funzionanti. Il tutto tenendo conto naturalmente dei livelli dimensionali dell'azienda, anche se non si dovrebbero scoraggiare simili iniziative anche in azienda pi� piccole, con meno di 50 dipendenti. Tutele per i segnalatori[Torna su]
La Direttiva prevede poi tutta una serie di misure per tutelare i segnalatori. Prima di tutto deve essere tutelata la sua riservatezza, attraverso la previsione del divieto di divulgare i suoi dati senza il suo consenso espresso, salvo eccezioni naturalmente in casi particolari. I segnalanti sono poi tutelati dal divieto espresso di forme di ritorsione (licenziamento, sospensione, retrocessione, mutamento di funzioni, misure disciplinari, discriminazione, ecc.) e dalla previsione di misure di sostegno, anche sotto forma di patrocinio legale a spese dello stato in caso di giudizio. Principi in materia di sanzioni[Torna su]
A quanto pare, la bozza del decreto a cui sta lavorando il Governo, prevede sanzioni assai elevate (fino a 50.000 euro) nei confronti di chi terr� atteggiamenti ostruzionistici ai danni degli autori delle segnalazioni. Il tutto in linea con la Direttiva UE, che all'art. 23, dedicato proprio alle sanzioni, al comma 1 dispone che "Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che: a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni; b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4; c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all'articolo 4; d) violano l'obbligo di riservatezza sull'identit� delle persone segnalanti di cui all'articolo 16." Sanzioni per� anche per i segnalanti che volontariamente effettuano segnalazioni o divulgazioni di informazioni false e risarcimento del danno in favore di coloro che subiscono danni per segnalazioni che vengono eseguite in violazione di quanto disposto dalla normativa nazionale. |
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