Data: 26/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Contestazione generica della parcella dell'avvocato

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Responsabilità aggravata per la cliente che contesta la parcella presentata dall'Avvocato, perché a suo dire alcune voci sono duplicate, senza tuttavia specificare quali sono oggetto della sua contestazione. In ogni caso la parcella è stata anche vistata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'Avvocato e la stessa è congrua rispetto all'attività e all'impegno diligente con cui ha svolto l'incarico il legale, che ha avuto con la cliente diversi incontri e ha provveduto a redigere anche la comparsa per il giudizio. Confermata quindi la sentenza del giudice d'Appello e condanna alle spese e al contributo aggiuntivo per la ricorrente. Questo quanto deciso dalla Cassazione n. 23298/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo dell'importo di 4.077,73 euro per il compenso relativo a una prestazione professionale svolta per una cliente in un giudizio intrapreso da un Condominio nei suoi confronti. La cliente si oppone al decreto ingiuntivo, ma il Giudice di Pace la rigetta, confermando il provvedimento.

La cliente a questo punto si rivolge al Tribunale, che però rigetta l'opposizione e condanna l'appellante al pagamento della somma di cui all'art. 96 c.p.c per responsabilità aggravata processuale.

Per il Tribunale infatti risulta provato che la cliente si è rivolta all'Avvocato per avere un parere sull'atto del Condominio e che la stessa ha espresso la volontà di resistere in giudizio con conseguente redazione da parte del legale della comparsa di risposta.

Il Giudice d'Appello ha poi ritenuto provato lo svolgimento dell'incarico da parte del legale con la diligenza necessaria fino al recesso della cliente (avvenuto per una pura divergenza di vedute sulla linea difensiva da intraprendere) e la correttezza della parcella visto che il compenso richiesto rientrava nei limiti tariffati previsti ed era proporzionato all'impegno con cui è stato svolto l'incarico.

Voci duplicate e revoca del mandato prima della redazione della comparsa

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La cliente, insoddisfatta dell'esito del giudizio di merito, ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi:

  • con il primo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo;
  • con il secondo contesta la mancata valutazione da parte del Tribunale dei numerosi errori dalla stessa segnalati e del fatto che la revoca del mandato è avvenuta prima della redazione della comparsa;
  • con il terzo invece ritiene che il giudice dell'appello abbia apprezzato erroneamente quanto emerso dalle testimonianze, così come le segnalate duplicazioni di voci indicate nella parcella, senza dimenticare la sua ritenuta tardiva contestazione dell'ammontare complessivo del compenso, in realtà proposta già davanti al Giudice di Pace;
  • con il quarto infine si duole per la condanna al pagamento della somma di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c

Il parere del Consiglio assicura la correttezza formale della parcella

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Per la Cassazione il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che si vanno a illustrare.

Il primo motivo è inammissibile perché si sostanzia nella richiesta di valutazione dei dati probatori acquisiti in corso di causa.

Il secondo e il terzo, che vengono esaminati congiuntamente, sono da respingere perché attengono entrambi la valutazione delle prove acquisite agli atti. La denunciata violazione dell'art. 2237 c.c che regola il diritto di revoca del cliente si fonda sull'affermata revoca del mandato al legale prima della redazione dalla comparsa, senza confrontarsi con le ragioni della decisione assunta dal giudice d'Appello.

L'altro motivo sollevato, che si sviluppa in più punti e che è finalizzato sempre a contestare la valutazione del corredo probatorio prodotto in giudizio, per la Corte è generico e non autosufficiente.

Nel contestare la duplicazione delle voci che l'Avvocato avrebbe indicato nella pacella, la ricorrente non specifica mai quali voci della parcella risultano effettivamente duplicate. La stessa inoltre non tiene conto del fatto che l'asseverazione della parcella da parte dal Consiglio dell'ordine di appartenenza assicura la formale correttezza rispetto ai parametri di legge.

Sembra di capire che le voci contestate perché ritenute duplicate dalla ricorrente, facciano riferimento alle consultazioni del legale che sono risultate in realtà molteplici, visto che anche solo per la formulazione del parere gli incontri cliente avvocato sono stati diversi.

Per quanto riguarda infine il quarto motivo del ricorso la Cassazione lo rigetta perché è apodittica la contestazione della ricorrente sulla sua ritenuta responsabilità processuale aggravata. Condanna alle spese quindi e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

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