Data: 28/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

L'esdebitazione del nullatenente

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L'esdebitazione del nullatenente è una procedura per comporre la crisi da indebitamento che è disciplinata dall'art. 14-quaterdecies (sotto allegato) della legge n. 3/2012, dopo la sua introduzione da parte del DL 137/2020 convertito con la legge 176/2020. Si tratta di una procedura che consente al debitore persona fisica, meritevole, che si trova nella condizione di non poter soddisfare neppure in futuro i propri creditori, perché privo di beni propri, di poter beneficiare per una sola volta, della cancellazione dei debiti, anche se per 4 anni deve relazionare la eventuale sopravvenienza di beni che possono essere aggrediti dai creditori e soddisfare almeno il 10% dei loro diritti. Come vedremo tra poco, il Tribunale di Milano, con il decreto datato 8 giugno 2021 (sotto allegato) ha fatto applicazione proprio di questa procedura.

Istanza di liquidazione del patrimonio

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Un soggetto con debiti pregressi con ricorso chiede di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, ritenendo di poter soddisfare i creditori, grazie alla richiesta di finanziamento, avanzata dalla compagna per l'importo di 8000 euro, poiché il ricorrente non risulta intestatario di bei sui quali i creditori potrebbero rivalersi.

La finanza esterna non è un bene del debitore

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La somma messa a disposizione della donna, subordinatamente all'apertura della procedura liquidatoria però è priva di garanzie ed è comunque insufficiente a pagare 387.761,18 euro di debiti. L'importo di 8000 euro offerto dalla donna basta infatti a pagare i crediti prededucibili che hanno diritto di precedenza rispetto agli altri in favore del liquidatore, a cui spettano 2.146,03 euro e all'Organismo di composizione della crisi a cui invece competono euro 1.393,09. Evidente che il residuo di 4.480, 88 non soddisfa le pretese dei creditori.

Da tenere presente inoltre che la donna che ha manifestato la volontà di aiutare il compagno ha un lavoro part-time che le garantisce un'entrata mensile di soli 980 euro con i quali deve anche mantenere il compagno, attualmente disoccupato e il figlio. Non solo, il ricorso alla "finanza esterna" non trova spazio nelle procedure di liquidazione perché un finanziamento non può essere considerato un bene del debitore.

Istanza di esdebitazione art. 14 quaterdecies L. 3/2012

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Il debitore, alla luce delle osservazioni del Giudice e dopo la richiesta di chiarimenti in ordine alla domanda avanzata, la riqualifica chiedendo che gli venga concesso il decreto di esdebitazione dell'incapiente, previsto dall'art. 14 quatedecies della legge n. 3/2012 (introdotto da decreto 137/2020 convertito dalla legge n. 176/2020).

Come richiesto dalla norma il debitore deposita quindi l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme spettanti a ciascuno, le ultime 3 dichiarazioni dei redditi, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazioni degli ultimi 5 anni, l'elenco di tutte le entrate percepite a vario titolo, la descrizione del proprio nucleo familiare e la relazione dell'Organismo di composizione della crisi.

Dalle informazioni fornite dal debitore emerge che i debiti sono stati contratti per aiutare il compagno della madre, che lo ha coinvolto nei suoi affari fraudolenti facendogli assumere cariche che comportavano responsabilità patrimoniali fin da quando aveva 19 anni.

Fatti illeciti a cui però il debitore è sempre stato estraneo anche perché tenuto volutamente all'oscuro di tutto. Situazione che tra l'altro ha ha causato al debitore grossi problemi psicologici, anche a causa di un passato da tossicodipendente, della detenzione subita e dello stato depressivo conseguente. Problematiche che sta tentando di superare grazie a un percorso di disintossicazione e riabilitazione che gli consentirebbero quindi una ripresa della propria vita sociale e lavorativa.

Concessa l'esdebitazione al nullatenente

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Il Giudice incaricato, dichiara inesigibili i crediti vantati nei confronti del debitore tenuto conto;

  • della situazione complessiva del debitore;
  • del fatto che lo stesso non ha mai beneficiato in precedenza della procedura di esdebitazione;
  • che lo stesso non risulta titolare di beni aggredibili dai creditori al fine di soddisfare le loro pretese;
  • che la somma offerta dalla compagna non appare sufficiente, decurtate le spese per la procedura, a soddisfare neppure in misura ridotta i diritti dei creditori;
  • che la procedura liquidatoria non farebbe che peggiorare una condizione economica familiare già precaria;
  • che i debiti sono stati contratti a causa delle attività illecite commesse dal compagno della madre dell'indebitato.

Per 4 anni l'esdebitato sarà sotto controllo

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Il Giudice precisa però che a pena della revoca del beneficio dell'esdebitazione concessa, per i 4 anni successivi al decreto il debitore dovrà, entro il 15 giugno 2022, 2023, 2024 e 2025 redigere una relazione, da depositare presso l'Organismo di composizione della crisi, in cui dovrà dichiarare in forma scritta se sono sopravvenute delle utilità rilevanti che permettono di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%.

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