Data: 26/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Il TAR non può sospendere, annullare, disapplicare un decreto

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Nulla di fatto per il personale scolastico, che con ricorso al TAR del Lazio, chiede di sospendere e poi annullare e disapplicare la norma del decreto che dal 6 agosto 2021 impone il Green Pass anche al personale scolastico a partire dal 1° settembre fino al 31.12.2021, quando finirà lo stato di emergenza. Il Giudice amministrativo infatti non può decidere su un atto normativo e annullarlo perché non rientra tra le sue competenze e poteri. Questa la decisione assunta con decreto (sotto allegato) dal TAR del Lazio il 23 agosto 2021.

Personale scolastico contro l'obbligo del Green pass

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Ricorrono al TAR Lazio infatti diversi componenti del personale scolastico destinatario dell'obbligo sancito dal decreto del 6 agosto 2021 del possesso e della esibizione del Green pass.

Agiscono per questo motivo nei confronti del Ministero dell'istruzione chiedendo la disapplicazione e l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

  • "dell'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 che aggiunge l'art. 9-ter al decreto legge n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

  • di tutte le disposizioni attuative, degli atti preordinati, connessi e conseguenti, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti."

Il giudice amministrativo non ha poteri su atti normativi con forza di legge

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Il TAR del Lazio rigetta le istanze cautelari avanzate dai ricorrenti, fissando per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 6 ottobre 2021, così motivando la propria decisione.

Prima di tutto il TAR rileva che nel caso di specie viene impugnato un atto normativo con valore e forza di legge, trattandosi di un decreto legge del Governo, nella parte in cui dispone che: "ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione - tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19-, disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario "è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato."

La natura dell'atto, infatti, in quanto fonte normativa, impedisce la sua impugnazione innanzi al giudice amministrativo. Solo la contestuale impugnazione di atti applicativi è ammissibile. Occorre inoltre considerare che la disposizione che impone l'obbligo del Green Pass sarà in vigore solo dal 1° settembre fino al 31.12.2021, quando cesserà lo stato di emergenza.

Solo disapplicazioni e questioni di costituzionalità in via incidentale

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Alla luce di dette considerazioni il Giudice precisa quindi che il ricorso è inammissibile e improcedibile perché il giudice amministrativo nulla può contro un decreto legge.

Gli unici poteri che il giudice amministrativo ha nei confronti di atti normativi sono il sindacato di legittimità costituzionale da sollevarsi in via incidentale se risultano lesi i diritti degli interessati e, in presenza di provvedimenti applicativi, la disapplicazione delle disposizioni che risultano in contrasto con il diritto europeo.

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