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Data: 29/08/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Legge Pinto: domande di indennizzo online[Torna su] È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021, il Decreto Legge n. 118 (sotto allegato) in vigore dal giorno successivo, con cui il Governo Draghi ha recato "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia". Tra le maggiori novità introdotte dal provvedimento spicca l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa che viene fissata al 16 maggio del 2022 (così da consentire l'adeguamento alla direttiva Insolvency). La procedura d'allerta di cui al Titolo II della Parte prima del d.lgs. n. 14/2019, invece, entrerà in vigore il 31 dicembre 2023. Il Decreto Legge, inoltre, si occupa anche di un altro importante aspetto, che era stato accantonato in questi mesi, poiché punta a semplificare le procedure di pagamento degli indennizzi dovuti ai processi lumaca.Si tratta dell'equa riparazione prevista in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla Legge Pinto (L. n. 89/2001). In realtà, una norma analoga, volta ad accelerare il pagamento degli indennizzi suddetti, era stata già prevista all'interno del d.d.l. relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, approvato il 16 novembre 2020. Ciononostante, la proposta normativa contenuta nel disegno di legge è stata poi stralciata dalla versione definitiva della Legge di Bilancio, fino a ritornare ora a nuova vita all'interno del Decreto Legge n. 118/2021. Leggi anche: Processi lumaca: domande di indennizzo online L'obiettivo resta quello di velocizzare le procedure di pagamento delle somme, fornendo così liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, si punta a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. La realizzazione di tale intento passa attraverso una concetto cardine dell'attuale assetto di riforme, ovvero quello di "digitalizzazione". Come funziona la procedura per il pagamento degli indennizzi?[Torna su] In dettaglio, l'art. 25 del Decreto Legge 118/2021 va ad intervenire, recando modifiche, sull'art. 5-sexies della Legge Pinto, che si occupa per l'appunto di disciplinare le modalità di pagamento delle somme liquidate a norma della legge stessa. La norma prevede che il creditore, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, debba rilasciare all'amministrazione debitrice un'autodichiarazione (ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000) attestante la mancata riscossione delle somme (per lo il medesimo titolo), nonché l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrisponder e la modalità di riscossione prescelta, allegando la documentazione necessaria. Tale dichiarazione avrà validità semestrale e andrà rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. La norma stabilisce che il creditore debba utilizzare modelli di dichiarazione predisposti dai competenti Ministeri e che i pagamenti vengano effettuati entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi di trasmissione di tale documentazione. Dunque, soltanto a seguito del corretto svolgimento dei descritti passaggi e trascorsi i termini che la legge garantisce all'amministrazione per provvedere, al creditore insoddisfatto sarà consentito attivare la procedura per ottenere il pagamento in maniera coattiva. Si segnala, inoltre, come a inizio di quest'anno sia stato diffuso dal Consiglio Nazionale Forense un documento, predisposto d'intesa con la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia. Si tratta di una serie di prassi aventi lo scopo di pervenire a una più rapida evasione delle richieste di indennizzo per la durata irragionevole del processo ai sensi della Legge Pinto. Per approfondimenti: Legge Pinto: le buone prassi per velocizzare i rimborsi Legge Pinto: presentazione telematica dei modelli di indennizzo[Torna su] Ed è in questa cornice normativa che si innesta il nuovo comma 3-bis introdotto dal D.L. 118/2021 all'interno dell'art. 25 della Legge Pinto: in dettaglio, la nuova disposizione stabilisce che, con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, verranno indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli previsti dalla legge, anche a mezzo dei soggetti incaricati. Si tratta di una previsione che ricalca in toto quanto inizialmente previsto dal d.d.l. Bilancio. Ora come allora, l'intento appare, da un lato, quello di consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore (o di un suo delegato) sfruttando sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale che permettono di comunicare in via automatizzata i dati richiesti dalla legge, e, dall'altro, consentire agli utenti e alle imprese di verificare in autonomia lo stato della pratica ed eventualmente di apportare modifiche ai dati forniti, necessari per il pagamento. La digitalizzazione, inoltre, renderebbe possibile anche acquisire in via automatizzata i metadati riguardanti i provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché che la procedura venga gestita della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento. |
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