Data: 28/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Diritto di accesso a internet e scelta del modem libera

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Per il Consiglio di Stato, come chiarito nella sentenza n. 5702/2021(sotto allegata), il Regolamento UE 2015/2120 è immediatamente cogente nel nostro ordinamento e garantisce la libertà all'utente di scegliere liberamente il modem per l'accesso a internet. Esso infatti ha introdotto nel nostro ordinamento le norme sulla net neutrality per garantire i diritti degli utenti ed evitare blocchi di funzionamento o rallentamenti. Quando gli utenti accedono a internet devono essere liberi di scegliere anche la strumentazione per farlo, per cui i fornitori dei servizi non possono imporre loro restrizioni ulteriori rispetto a quelle già imposte da fabbricanti e distributori d'impianti.

Da qui la previsione da parte del legislatore europeo di attribuire il potere alle Autorità di regolazione nazionale d'intervenire contro pratiche commerciali o accordi finalizzati a limitare in modo significativo il diritto di scelta degli utenti. L'utente infatti non deve essere costretto a utilizzare un'apparecchiatura fornita direttamente da chi gestisce il servizio.

La vicenda processuale

Una S.p.A. agisce nei confronti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di altri soggetti per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, intrapreso per ottenere l'annullamento della Delibera n. 348/18/CONS, che contiene le "Misure attuative per la corretta applicazione dell' articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali".

Tar: occorre tutelare l'azienda se l'utente non restituisce il modem

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Il giudice di primo grado, rilevato che il gestore aveva dato spontanea adesione alla delibera stessa, aveva dichiarato il ricorso improcedibile in merito alla contestazione dell'art. 4, comma 1, ett. c), del provvedimento impugnato che impone "mediante aggiornamento software, di rimuovere eventuali blocchi operatori presenti nel terminale venduto all'utente, in modo che questi possa usarlo per fruire dei servizi di accesso a Internet offerti da altri operatori".

Lo stesso aveva invece accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendo illegittima la delibera nel punto in cui dispone che, in caso di recesso anticipato, l'utente debba restituire il modem ricevuto a titolo gratuito dalla azienda fornitrice, senza che la stessa possa tutelarsi in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

Neutralità tecnologica: libera la scelta dei terminali

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Il Consiglio di Stato adito dichiara però il ricorso in parte infondato e in parte illegittimo precisando prima di tutto che per la soluzione dei quesiti occorre fare riferimento al regolamento UE 2015/2120. Questa normativa si ispira al principio di neutralità tecnologica e vuole garantire il funzionamento ininterrotto d'internet per tutelare i diritti degli utenti finali, scongiurando blocchi o rallentamenti di applicazioni o servizi specifici. Gli utenti quindi, per il legislatore comunitario, quando accedono a internet devono essere liberi di scegliere tra i vari terminali. I fornitori di servizi quindi non possono porre vincoli ai consumatori oltre a quelli di fabbricanti e distributori, per cui l'utente non può essere vincolato a utilizzare il terminale del gestore del servizio.

Fatta questa premessa il Consiglio di Stato precisa che la delibera impugnata non ha efficacia retroattiva "perché interviene sui contratti stipulati solo per le prestazioni ancora da eseguire e consente agli utenti che non hanno ancora acquistato definitivamente il terminale di poter scegliere se continuare a fruire del servizio con un terminale offerto a titolo gratuito ovvero se poter recedere dal servizio con restituzione del terminale e senza ulteriori costi." In questo modo si riequilibra il patto negoziale per quegli utenti che sono stati obbligati a d acquistare il modem. Il terminale fornito gratuitamente resta dell'operatore e non si realizza alcun trasferimento coattivo della proprietà del bene in violazione di quanto previsto dal nostro ordinamento.

Per il CdS inoltre non c'è squilibrio nel rapporto sinallagmatico che lega utente e operatore a discapito del primo quando l'utente sceglie di pagare il modem a rate.

Non solo, la disciplina europea in materia è immediatamente cogente nel nostro ordinamento trattandosi di un regolamento ed è proprio la sua natura a garantire e riconoscere la libertà di scelta del modem. Non si può neppure ritenere violato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il quale prevede che il contraente che decide di non accettare le modifiche delle condizioni del contratto da parte dei fornitori di servizi non solo ha diritto di recedere ma non deve neppure sostenere penali o costi di disattivazione. Per cui viene in sostanza introdotto un altro diritto di recesso che non contrasta con quello appena visto del Codice delle Comunicazioni. La delibera impugnata infatti non prevede tutti i rimedi possibili a disposizione del consumatore, ma si occupa delle modifiche unilaterali previste dalle imprese.


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