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Data: 05/09/2021 06:00:00 - Autore: Floriana Baldino
Esdebitazione del debitore incapiente[Torna su]
In seguito alle modiche apportate alla legge 3/2012 dal D.L. 137/2020, arrivano, da diversi Tribunali, ex multis quelli di Cuneo e di Macerata, i primi decreti di esdebitazione dell'incapiente, ovvero la cancellazione dei debiti per quei debitori che hanno rilevanti debiti residui, perchè derivanti da pregresse attività svolte o anche solo per un residuo debito relativo al contratto di mutuo, e/o finanziamenti vari, debiti e finanziamenti che poi non sono più riusciti a pagare, ma che oggi non hanno più alcuna utilità da mettere a disposizione dei creditori rimasti impagati. Cosa prevede la legge "salva suicidi"[Torna su]
Di questo argomento avevamo ampiamente parlato (v. Anche il debitore incapiente potrà esdebitarsi), evidenziando che l'art. 4-ter dell'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, aveva introdotto l' art. 14-quaterdecies, nella normativa sul sovraindebitamento, legge 3/2012, legge più nota a tutti come legge "salva suicidi". L'art. 14-quaterdecies ha introdotto infatti la figura del "debitore incapiente", ovvero quella figura del debitore, persona fisica, meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. La legge sul sovraindebitamento ha dato quindi l'opportunità, anche al debitore del tutto impossidente, di accedere alla procedura ed ottenere l'esdebitazione dal residuo dei debiti, ma ha limitato questa opportunità solo per una volta nella vita, con conseguente impossibilità futura di accedere nuovamente alla procedura per debiti assunti. Esdebitazioni incapienti: le decisioni dei tribunali[Torna su]
I decreti che analizziamo (sotto allegati) sono due. La decisione del tribunale di CuneoIl primo riguarda la signora Rossi, nome di fantasia, che a seguito della chiusura del fallimento di una società, risultava ancora essere debitrice, per garanzie concesse, dell'importo complessivo di euro 321.839,52, cifre tutte derivanti dai debiti fallimentari non onorati. La signora Rossi, dipendente oggi di una s.r.l., con una retribuzione pari ad € 1.200,00, non disponeva certamente di alcuna somma da porre a disposizione dei creditori e non era in grado di offrire, ai creditori rimasti impagati a seguito del fallimento, alcuna utilità diretta o indiretta, e nemmeno in prospettiva futura. Accedeva dunque alla procedura prevista per i soggetti sovraindebitati, e chiedeva di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione ex art. 14 quaterdecies l. 3/2012. Il giudice Magrì, del Tribunale di Cuneo, così disponeva: "Ritenuto che, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza della debitrice, l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della medesima e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento". Concedeva quindi, alla sig.ra Rossi, l'esdebitazione a "zero" del residuo debito impagato, onerandola tuttavia, per i successivi quattro anni, a pena di revoca del beneficio, di depositare la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 quaterdecies. La decisione del tribunale di MacerataL'altro decreto di esdebitazione a "zero", che arriva invece dal Tribunale di Macerata, riguarda una donna separata, con figlia a carico, una retribuzione molto bassa, che aveva però dei debiti contratti con delle finanziarie. La particolarità di questa ultima procedura sta nella circostanza che il decreto di esdebitazione, ex art. 14 quaterdecies l. 3/2012, era stato richiesto in subordine ad una procedura di liquidazione, e solo dopo aver già avviato, in precedenza, la procedura di liquidazione secondo la vecchia normativa, quindi presentata prima delle modifiche apportate alla legge 3/2012 dal D.L. 13/2020. Il Giudice Tellarini, del Tribunale di Macerata, "ritenuto che l'integrazione della originaria domanda di accesso alla procedura di liquidazione di cui agli artt. 14 ter e ss. della legge 3/ 2012 mediante la richiesta, in via principale, della concessione delle esdebitazione sensi dell'art. 14 quaterdecies, debba considerarsi ammissibile, prevedendo espressamente l'art. 4 ter, comma due, D.L. 137/2020 l'applicabilità della disposizione alle procedure pendenti alla data di conversione del decreto", concedeva alla signora l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies, anche in questo caso ordinando alla debitrice, a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive, di redigere e depositare la dichiarazione annuale dei redditi sia positiva che negativa. |
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